Giurisprudenza e Prassi

COSTO DELLA MANODOPERA - ELEMENTO ESSENZIALE OFFERTA - NO SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

ANAC DELIBERA 2021

Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da EPS s.n.c. di Palumbo Ottavio & C. – Lavori di manutenzione straordinaria del centro per animali di affezione sito in Trapani località Cuddia - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: 98.675,70 € - S.A.: Comune di TrapaniPREC 147/2021/L

La pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti nei confronti del bando di gara determinando l'illegittimità delle clausole applicative della legge regionale dichiarata incostituzionale, quando queste sono ancora impugnabili tramite impugnativa congiunta dell'aggiudicazione e del bando, in quanto atto generale presupposto. L'art. 4 della l.r. n. 13/2019 non detta una disciplina in materia di indicazione dei costi della manodopera contrastante con quanto disposto dall'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 circa la necessità di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali. Ne consegue che l'applicazione dell'art. 4 della l.r. n. 13/2019 (prima della sua dichiarazione di incostituzionalità) non avrebbe consentito la disapplicazione dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il costo della manodopera costituisce un elemento essenziale dell'offerta economica, non suscettibile di modifica e/o integrazione in corso di gara né in sede di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016.

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