BREVETTI ALL'INTERNO DELL'OFFERTA TECNICA: LA SOLA PRESENZA NON E' SUFFICIENTE PER OSCURARE (TUTTO O QUASI) IL PROGETTO (35.4.a)
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti amministrativi contestando -in particolare- la decisione di parziale oscuramento dell’offerta tecnica adottata dall’amministrazione, la quale ha ritenuto di valorizzare la presenza di n. 2 brevetti europei nell’ambito dell’offerta tecnica del R.T.I. S..
Ritiene il Collegio, tuttavia, che siffatto modus procedendi non sia corretto.
Come noto, con l’ordinanza del 10.06.2025 (causa C‑686/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IX Sezione, è intervenuta sulla questione dell’ampiezza del diritto di accesso difensivo nell’ambito della partecipazione a procedure di affidamento di pubblici appalti, a fronte della sussistenza di segreti commerciali opposta dal concorrente. A tal proposito, è stato in detta sede precisato che “l’articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.
La succitata pronuncia, tuttavia, non ha comportato l’affermazione di una generalizzata prevalenza della tutela dei segreti tecnico-commerciali sulle esigenze di trasparenza e di difesa nell’ambito della partecipazione a gare pubbliche, ma ha piuttosto riconosciuto la natura non assoluta del diritto di accesso e la correlata possibilità di operare un bilanciamento tra quest’ultimo e altri diritti e interessi, come appunto quelli relativo al segreto commerciale, collegati al rispetto della vita privata e delle comunicazioni di cui all’art. 7 della Carta di Nizza, e per questo qualificabili come diritti fondamentali (Corte di giustizia UE, grande sezione, 7 settembre 2021, C-927/19) (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 4.06.2025, n. 4857).
La sola presenza di un brevetto non è dunque sufficiente a giustificare una decisione di oscuramento che si estenda a tutte - o quasi tutte - le parti dell’offerta in cui il medesimo venga menzionato o richiamato come elemento del processo produttivo, tenuto conto della tutela di cui già fruisce l’invenzione brevettata e senza che la stazione appaltante fornisca una chiara ed esaustiva motivazione in merito alle ragioni che imporrebbero di oscurare l’intera trattazione del criterio e/o del paragrafo e non un più ristretto stralcio o la singola informazione, così da operare in termini maggiormente rispondenti a un principio di proporzionalità nella valutazione delle differenti esigenze in contrapposizione.
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