NON HA NATURA PERENTORIA IL TERMINE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO ANTITRUST
In tema di intese restrittive della concorrenza, il superamento del termine di novanta giorni per la comunicazione degli addebiti non comporta l'invalidità del provvedimento sanzionatorio, salvo che l'impresa provi un concreto pregiudizio ai propri diritti di difesa. La sussistenza di un'intesa spartitoria può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali i contatti sistematici tra i concorrenti e lo scambio di informazioni sensibili, che spostano sull'operatore l'onere di fornire una giustificazione alternativa plausibile e lecita della propria condotta sul mercato.
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