Giurisprudenza e Prassi

IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ANTITRUST NON È PERENTORIO (14.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In materia di sanzioni antitrust, il termine di novanta giorni per la comunicazione degli addebiti non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina l'annullamento del provvedimento finale, salvo che l'impresa interessata provi un concreto pregiudizio ai propri diritti di difesa. La sussistenza di un'intesa restrittiva può essere legittimamente accertata mediante prove indiziarie consistenti in contatti sistematici tra i concorrenti e parallelismo dei comportamenti, gravando sugli operatori economici l'onere di fornire una spiegazione lecita alternativa e plausibile delle condotte contestate.

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