IL TERMINE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ANTITRUST NON HA NATURA PERENTORIA (14.1)
In tema di intese restrittive della concorrenza, il termine di novanta giorni per l'avvio della fase istruttoria in contraddittorio non ha natura perentoria tale da determinare la decadenza del potere sanzionatorio, dovendo prevalere il principio di effettività del diritto dell'Unione Europea. La prova del cartello (bid rigging) può essere legittimamente desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali le intercettazioni telefoniche che rivelino contatti sistematici e scambi di informazioni volti a coordinare le strategie partecipative e a ripartire le commesse pubbliche.
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