Giurisprudenza e Prassi
IL TERMINE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ANTITRUST NON COMPORTA L'ANNULLAMENTO AUTOMATICO SENZA PREGIUDIZIO ALLA DIFESA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
La disciplina nazionale che impone termini rigidi per l'avvio del procedimento sanzionatorio antitrust deve essere interpretata in conformità al diritto dell'Unione Europea; pertanto, l'inosservanza del termine di 90 giorni dalla conoscenza del fatto non determina l'illegittimità della sanzione qualora non sia dimostrata una lesione concreta del diritto di difesa e l'attività preistruttoria risulti giustificata dalla complessità degli accertamenti.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

