Giurisprudenza e Prassi
IL RITARDO NELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ANTITRUST NON ANNULLA LA SANZIONE SENZA PREGIUDIZIO ALLA DIFESA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
In tema di intese restrittive della concorrenza, l'inosservanza del termine di novanta giorni per la comunicazione degli addebiti non determina la decadenza dal potere sanzionatorio qualora tale decadenza pregiudichi l'effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE; l'eventuale superamento del termine ragionevole rileva esclusivamente ove sia dimostrata una lesione dei diritti di difesa.
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