Giurisprudenza e Prassi

AMPIA DISCREZIONALITÀ DELL'AUTORITÀ ANTITRUST NELL'AVVIO DI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026

La fase preistruttoria antitrust costituisce un momento di valutazione preliminare avviata d'ufficio rispetto alla quale la segnalazione di parte funge da mera sollecitazione; l'Autorità dispone di un ampio spazio di discrezionalità nel decidere l'avvio dell'istruttoria, basato sull'esigenza di ravvisare circostanze da cui desumere un possibile profilo di anticoncorrenzialità e sulle priorità di intervento dell'organo di vigilanza.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)