Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA E LEGITTIMITÀ DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO (38.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024

L'espressione 'presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione' prevista dalla normativa sugli appalti pubblici include non solo il falso commissivo, ma anche il falso omissivo. La mancata dichiarazione di provvedimenti interdittivi, seppur di natura preventiva e non giurisdizionale, integra un mendacio idoneo a distorcere gli esiti della selezione pubblica, impedendo alla stazione appaltante la valutazione ex ante sull'affidabilità dell'operatore economico. Ne consegue la legittimità dell'annotazione nel Casellario Informatico quale atto dovuto a fronte di segnalazioni non manifestamente infondate.

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