Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'OMISSIONE DEL CONTRADDITTORIO ANTIMAFIA PER PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITÀ (92.2-BIS)

TAR PUGLIA Sentenza 2025

In tema di informativa antimafia, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 è legittima se l'Amministrazione fornisce adeguata motivazione sulle esigenze di celerità derivanti dalla gravità dei fatti accertati in sede penale. Il pericolo di infiltrazione mafiosa non richiede una certezza probatoria da processo penale, essendo sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza circa il possibile condizionamento dell'impresa attraverso una prognosi di tipo probabilistico.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati