L'ISTANZA DI CONTROLLO GIUDIZIARIO NON IMPEDISCE L'ESCLUSIONE DALLA GARA (80.2)
È legittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico colpito da interdittiva antimafia anche qualora lo stesso abbia presentato istanza di controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, non potendosi riconoscere alla sola domanda alcun effetto prenotativo o sospensivo automatico. Parimenti, la misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa ex art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014 trova applicazione esclusivamente per le commesse già in fase esecutiva e non può interferire con i provvedimenti di esclusione adottati nella fase di evidenza pubblica.
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