ILLEGITTIMA LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA BASATA SU ELEMENTI DISCREZIONALI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
È illegittima la comunicazione antimafia interdittiva che, anziché limitarsi all'accertamento vincolato delle cause ostative a carico dei soggetti apicali o dei soci di maggioranza indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, si fondi su una valutazione tecnico-discrezionale del prefetto circa il pericolo di infiltrazione mafiosa derivante da soggetti estranei a tale elenco, quali semplici dipendenti. In tali ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad agire tramite lo strumento dell'informazione antimafia ex art. 89-bis, rispettando i presupposti istruttori e motivazionali previsti per l'esercizio del potere discrezionale.
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