LEGITTIMA L'OFFERTA CON SCONTI COMMERCIALI DIFFERENZIATI SE NON PROVATA LA FALSITA' DEI PREVENTIVI (80.5)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 presuppone l'accertamento di una falsità oggettiva e incontestabile. Non è configurabile tale fattispecie qualora l'operatore produca preventivi di spesa contenenti sconti commerciali differenziati rispetto a quelli praticati ad altri concorrenti, in quanto la capacità di negoziare condizioni economiche di miglior favore rientra nell'ordinaria libertà di impresa e nel fisiologico funzionamento del mercato concorrenziale.
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