Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER OFFERTA ANOMALA CON SOTTOSTIMA DEI COSTI MANODOPERA E SPESE GENERALI (97.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024

Nel procedimento di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante può legittimamente ritenere che il personale appartenente alle categorie protette o assunto con contratto di apprendistato non garantisca la medesima produttività del personale esperto. Qualora il ricalcolo dei costi derivante da tale minore produttività renda l'offerta complessivamente in perdita, l'esclusione è doverosa. Inoltre, la sottostima della voce 'spese generali' al di sotto di soglie minime di attendibilità economica (nella specie lo 0,09%) costituisce autonomo indice di anomalia, non sanabile mediante il mero richiamo all'utile d'impresa se quest'ultimo risulta già eroso da altre criticità.

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