Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER IL RIBASSO DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (97.6)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Sentenza
2024
In materia di appalti pubblici, i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze devono essere indicati separatamente dall'importo a base d'asta e non possono essere soggetti a ribasso, in quanto finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori; l'indicazione di un ribasso su tali oneri determina l'incertezza dell'offerta economica e la violazione della lex specialis, legittimando l'esclusione del concorrente.
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