Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE TRA VOCI DI COSTO NELLA RIEDIZIONE DELLA VERIFICA DI ANOMALIA (97.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
In sede di riedizione della verifica di anomalia dell'offerta a seguito di annullamento giurisdizionale, è legittimo che l'operatore economico presenti giustificazioni che rimodulano le voci di costo e ricavo, compensando eventuali perdite derivanti dal rispetto del giudicato con nuovi elementi di profitto non dichiarati precedentemente, poiché il giudizio di congruità è riferito all'intera offerta e non al dettaglio delle singole componenti, a condizione che l'importo totale dell'offerta non subisca variazioni.
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