Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA LA RIMODULAZIONE SOSTANZIALE DEI COSTI DELLA MANODOPERA IN SEDE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA (97.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2024
Le rimodulazioni delle voci di costo in sede di giustificazione dell'anomalia sono legittime solo se ragionevoli e proporzionate, non potendo mai tradursi in una portata sostanzialmente modificativa dell'offerta originaria che ne alteri l'equilibrio economico. È pertanto inammissibile la rettifica che, per coprire una sottostima dei costi della manodopera, proceda allo svuotamento quasi integrale dell'utile d'impresa e delle spese generali, configurando un tentativo tardivo di rendere congrua un'offerta non adeguatamente meditata.
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