Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER RIFIUTO DI STIPULARE IL CONTRATTO DOPO AGGIUDICAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

È legittima l'annotazione nel Casellario Informatico ANAC del rifiuto opposto dall'operatore economico alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione, in quanto l'offerta di gara costituisce proposta irrevocabile soggetta al rischio d'impresa. L'Autorità, nell'esercizio del potere di pubblicità-notizia, deve limitarsi a un esame sommario del merito della vicenda volto a escludere la manifesta infondatezza della segnalazione, senza dover svolgere un'istruttoria approfondita sulla fondatezza dei motivi di eccessiva onerosità sopravvenuta invocati dall'impresa.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)