LEGITTIMA LA REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE ALL'ALBO PER RISOLUZIONI CONTRATTUALI E GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.3)
È legittimo il provvedimento di revoca della qualificazione di un operatore economico da un Albo fornitori qualora sussistano gravi illeciti professionali, quali plurime risoluzioni contrattuali, che la Stazione Appaltante ritenga, con valutazione discrezionale non irragionevole, idonei a turbare la normalità dei rapporti e a inficiare l'affidabilità professionale del soggetto. La contestazione di tali risoluzioni dinanzi al giudice ordinario non preclude l'efficacia del provvedimento amministrativo di revoca basato sulla valutazione prognostica di inaffidabilità.
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