Giurisprudenza e Prassi
LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO PER ILLECITI DEL CEDENTE (94.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
In tema di affitto di ramo d'azienda, la responsabilità del cessionario per le vicende soggettive del cedente opera esclusivamente qualora il primo si avvalga dei requisiti del secondo sul piano della partecipazione; laddove il cessionario dimostri autonomia tecnica, economica e discontinuità gestionale, non può essergli imputata la situazione di insolvenza del dante causa né l'eventuale carenza dei suoi requisiti di integrità.
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