PROJECT FINANCING E AFFIDAMENTO DIRETTO: LIMITI ALLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI TURBATIVA
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la fattispecie di cui all’art. 353-bis c.p. non è configurabile in relazione alle procedure di affidamento diretto, in quanto svincolate da schemi concorsuali, salvo che la procedura non preveda un segmento valutativo-comparativo. Inoltre, la condotta del soggetto che influenzi il contenuto del bando suggerendo clausole tecniche o criteri di punteggio, pur se esorbitante dalle competenze dell'organo di indirizzo politico, non integra il delitto di turbativa in assenza di mezzi fraudolenti o collusioni specificamente diretti a predeterminare l'esito della gara a favore di un concorrente individuato.
"[...] in relazione all'affidamento diretto, svincolato da ogni schema concorsuale, non è configurabile il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353-bis cod. pen., a meno che la trattativa privata, al di là del nomen juris, preveda, ai fini della scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale (Sez. 6, n. 5536 del 28/10/2021, Rv. 282902 - 01)."
[...] il supposto vizio di incompetenza, secondo le regole del diritto amministrativo, non è idoneo a integrare la condotta tipica prevista dall'art. 353-bis cod. pen., che richiede il ricorso a violenza, minaccia, collusioni o altri mezzi fraudolenti e non la mera violazione di legge."
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