LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA SENZA RISERVE PRECLUDE LA SUCCESSIVA RICHIESTA DI PROROGA EX LEGE
La partecipazione a una gara d'appalto senza la formulazione di riserve deve essere considerata come piena acquiescenza per facta concludentia alla procedura stessa, con conseguente impossibilità di contestarne successivamente l'indizione o gli esiti allorché sfavorevoli. Le norme che prevedono proroghe eccezionali delle concessioni di impianti sportivi, quali l'art. 16, comma 4, del d.l. n. 198 del 2022, sono disposizioni di stretta interpretazione che non trovano applicazione qualora la stazione appaltante abbia già avviato una procedura di affidamento e l'operatore economico abbia scelto di parteciparvi, manifestando l'interesse a conseguire un nuovo titolo contrattuale.
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