LEGITTIMITÀ DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI PER IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI (7.4)
In tema di affidamento di servizi pubblici, l'accordo tra amministrazioni finalizzato alla gestione coordinata di funzioni istituzionali comuni, qualora non preveda un rapporto sinallagmatico ma solo il ristoro dei costi, integra un'ipotesi di cooperazione orizzontale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Tale fattispecie è legittima anche in assenza di gara e non soggiace agli oneri motivazionali prescritti per l'autoproduzione mediante società in house, rappresentando una scelta organizzativa autonoma della Pubblica Amministrazione volta al perseguimento di obiettivi comuni e all'ottimizzazione delle risorse.
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