Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 7 al comma 1 e dopo aver affermato il principio di autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni, indica le tre modalità di affidamento di lavori, beni e servizi: - ...

Commento

GIURISPRUDENZA E PRASSI • ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. - NECESSARIO UN INTERESSE COMUNE (ANAC - PARERE FUNZIONE CONSULTIVA N. 15 DEL 26 MARZO 2024: “nell’accordo di collaborazione ai sensi ...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ILLEGITTIMA SE HA FAVORITO ESCLUSIVAMENTE L'INTERESSE DEL SOGGETTO CHE L'AVEVA RICHIESTA (92)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2026

È illegittima la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione che, pur formalmente motivata dalla presenza di giorni festivi, sia stata adottata a ridosso della scadenza e su istanza di un unico operatore, risolvendosi in un vantaggio esclusivo per quest'ultimo a danno della parità di trattamento tra i concorrenti.

"Non può [...] ritenersi, nel caso di specie, che la proroga accordata abbia potuto, nemmeno nelle intenzioni, favorire una più ampia partecipazione, ove solo si consideri che la stessa è stata concessa proprio a ridosso dei “tre giorni non lavorativi” che hanno preceduto quello di scadenza e non ha potuto pertanto ragionevolmente giovare ad altri, diversi dalla controinteressata.

Né vale rilevare la ristrettezza del termine complessivo concesso ai partecipanti, al netto dei tre giorni festivi, ove solo si osservi che, a fronte di un avviso pubblico del 25 novembre 2025, il Comune aveva pubblicato un avviso di preinformazione il 13 ottobre, in tal modo assicurando un termine più che congruo per la predisposizione della domanda a tutti i soggetti interessati.

La decisione risulta pertanto viziata da eccesso di potere, essendo evidente che la contestata proroga non ha soddisfatto l’interesse pubblico ad una più agevole presentazione delle domande ma il solo interesse della controinteressata."

ILLEGITTIMO L'AFFIDAMENTO SE ACCORDO DI COOPERAZIONE PREVEDE UNA PRESTAZIONE TRAMITE UN CORRISPETTIVO ECONOMICO E NON E' CARATTERIZZATO DA UNA REALE CONDIVISIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE (7)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di affidamenti in house e cooperazione tra amministrazioni, l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE osta a una disposizione nazionale che consenta l’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico, qualora tale accordo preveda l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo economico e non sia caratterizzato da una reale condivisione di funzioni pubbliche.

"L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza, atteso che si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte di giustizia, non essendo ammissibile l’affidamento diretto, senza gara, di servizi verso corrispettivo economico. Invero, l’accordo de quo non soddisferebbe le condizioni di esenzione dalla gara stabilite dalla direttiva 24/2024 (in particolare sulla base dell’art. 12, par. 4) e dalla CGUE nelle cause C-618/19 e nella causa ivi richiamata C-429/19.

In particolare, l’appellante ha evidenziato che l’art. 51 del d.l. n. 124 del 2019 (convertito con modificazioni nella l. n. 157 del 2019), invocato nel provvedimento gravato, non attiene all'affidamento di contratti pubblici e comunque non deroga alla regola eurounitaria dell'affidamento mediante gara sancita dalla CGUE, richiamando al riguardo la giurisprudenza del giudice amministrativo laddove ha affermato che detta disposizione può e deve essere interpretata in conformità con l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE e dunque «non consente l’affidamento diretto al soggetto gestore del pubblico registro automobilistico del servizio di gestione, controllo e aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica, ove non vengano rispettate le condizioni specificate nell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (Cons. Stato, V, 25 marzo 2022, n. 2201).

Nella fattispecie in esame non ricorrerebbe alcuna delle condizioni alle quali è cumulativamente sottoposta la possibilità di un affidamento diretto c.d. pubblico-pubblico, non ricorrendo, in particolare, alcun fine pubblico comune, non essendo A. titolare di alcun compito pubblico relativo alla gestione della tassa automobilistica regionale, e del relativo archivio, che spetta, invece, alle Regioni, ai sensi dell’art. 17 l. n. 449 del 1997."

AFFIDAMENTI IN HOUSE E RITO APPALTI: IL TERMINE DI 30 GIORNI PER IMPUGNARE SI APPLICA ANCHE AGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (7)

TAR LIGURIA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Aggiudicazione

Il ricorso avverso l'affidamento diretto di un servizio in regime di in house providing deve essere proposto entro il termine di trenta giorni ex art. 120, comma 3, c.p.a., a nulla rilevando che la procedura sia disciplinata dal d.lgs. n. 201 del 2022 in materia di servizi pubblici locali anziché dal codice dei contratti pubblici.

"A tal proposito, non può assecondarsi la pur suggestiva ricostruzione della ricorrente, secondo la quale non si applicherebbe il termine di trenta giorni in quanto l’art. 120, co. 1 c.p.a. limiterebbe l’applicazione del rito speciale alle sole procedure disciplinate dal d.lgs. n. 36 del 2023 e nel caso di specie non si tratta di affidamento disciplinato dal codice dei contratti pubblici, bensì dal d.lgs. n. 201 del 2022, in materia di servizi pubblici locali.

Anche volendo assecondare la ricostruzione della ricorrente, e rimanendo dunque sul piano strettamente letterale, non si può omettere di rilevare che il riferimento – in tesi limitativo – al codice dei contratti non compare nel terzo comma dell’art. 120 c.p.a., ove si legge che «il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house al soggetto partecipato o controllato».

Sul terreno sistematico, poi, ritiene il Collegio che sarebbe poco razionale, oltre che collidente con un elementare canone di certezza del diritto, distinguere il termine di proposizione di un ricorso avverso un affidamento in house a seconda che si tratti di un servizio pubblico locale o meno (sul punto cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 3768). L’interesse del potenziale ricorrente è infatti il medesimo: opporsi a un atto autoritativo dell’Amministrazione volto a sottrarre il servizio alla sfera della contendibilità da parte degli operatori economici. Sempre rimanendo sullo stesso piano, non è superfluo poi rilevare che l’art. 7 c.c.p. contempla espressamente l’in house providing tra le modalità di affidamento e il riferimento al d.lgs. n. 201 del 2022, che peraltro non contiene alcuna disposizione processuale, è ovviamente funzionale a far salva la peculiare disciplina ivi dettata per i servizi pubblici locali."

ILLEGITTIMO L’AFFIDAMENTO DIRETTO AD AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI) PER L’ARCHIVIO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE: IL CORRISPETTIVO ESCLUDE LA COOPERAZIONE TRA STAZIONI APPALTANTI (7)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di affidamenti tra pubbliche amministrazioni, la configurazione di un rapporto sinallagmatico, caratterizzato dal versamento di un corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi, esclude la natura collaborativa dell'accordo orizzontale ex art. 12, par. 4, Direttiva 2014/24/UE e art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023, assoggettando l'affidamento alle regole dell'evidenza pubblica.

"[...] per quanto qui più rileva, l’ordinanza 3.2.2026 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in causa C-316/25, originata, nello Stato membro, dalla impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa della deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria n. 126/2023, concernente l’affidamento della gestione dell’archivio informatico regionale dei dati della tassa automobilistica (cfr. Cons. Stato, V, ord. 3758/2025 di rinvio pregiudiziale), ha disposto che “L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE…, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire l’archivio nazionale pubblico automobilistico, qualora tale appalto abbia per oggetto esclusivamente l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo”."

AFFIDAMENTI IN HOUSE: NON SUSSISTE OBBLIGO DI ESECUZIONE PERSONALE E DIRETTA DELLA TOTALITA' DELLE PRESTAZIONI TRAMITE RISORSE PROPRIE DELL'AFFIDATARIA (7)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026

In tema di affidamenti in house, la legittimità della scelta gestionale non è inficiata dal ricorso al sub-affidamento a valle di parti della prestazione, in quanto la società partecipata può configurarsi come unità centrale di coordinamento e gestione. L'obbligo di applicare le regole dell'evidenza pubblica nella selezione dei sub-affidatari garantisce il rispetto della concorrenza e della trasparenza, escludendo la configurabilità di un subappalto occulto laddove l'affidataria mantenga la titolarità del servizio e la responsabilità ultima dell'esecuzione.

"Più di recente TAR Marche – Ancona, Sez. I, 11 aprile 2025, n. 264 ha affermato che “considerato quanto previsto (tenendo conto che è ora in vigore il D.lgs. 36/2023) per le società in house dall'art. 16 c. 7 D.lgs. 175/2016, ("Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016") e la posizione espressa dalla giurisprudenza, secondo la quale le prestazioni di cui necessita una società in house, in quanto configurabile in termini sostanziali come organo dell'amministrazione controllante, devono essere acquisite mediante affidamenti a valle che rispettino le norme dell'evidenza pubblica (cfr. Tar Veneto, sez. I, 4 novembre 2019, n. 1186; T.A.R. Veneto sez. III, 16 dicembre 2019, n. 1364; cfr., ancor prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765).

Pertanto, differentemente da quanto dedotto da parte ricorrente non in è in sé illegittima la previsione dell'acquisto di lavori, servizi o forniture da parte di una società in house (anche perché è difficilmente ipotizzabile una società esercente un'attività di impresa talmente verticalmente integrata da realizzare una completa autarchia economica), a condizione che vengano rispettati i principi dell'evidenza pubblica o i requisiti per l'ulteriore affidamento in house”.

Occorre infatti considerare che imporre a una società in house un obbligo di esecuzione personale e diretta, esclusivamente mediante proprie risorse umane e strumentali, di ciascuna delle prestazioni incluse nell’affidamento risulterebbe in contrasto non solo con la logica giuridica ma anche con quella economica.

Il principio di auto-organizzazione amministrativa, espressamente sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 36 del 2023, consente all'Amministrazione di “organizzare autonomamente” l'esecuzione di prestazioni di lavori, forniture e servizi, anche affidandoli a società in house; il particolare legame esistente tra l'Amministrazione e la società in house consente alla prima di prescindere da una procedura di gara e di affidare alla seconda le prestazioni in questione in maniera diretta.

Spetta poi all’affidatario organizzare l’esecuzione delle medesime prestazioni, eventualmente servendosi anche di operatori economici terzi, come in qualsiasi contratto pubblico."

GIURISDIZIONE ORDINARIA SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente da parte di una società in house sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, visto che la giurisdizione è connessa al carattere privatistico del modello adottato. Se la giurisdizione ordinaria viene affermata a fronte dell'attività di tipo privatistico delle società in house costituite da enti pubblici, "allo stesso modo anche in questo caso l'utilizzo di strumenti di tipo privatistico per la gestione dell'attività e l'assunzione del personale non può che comportare la natura privatistica delle relative controversie".

(Cfr. Sentenza, punto 17.3 e 17.4, con richiamo a Cass. civ., Sez. Un., 3 luglio 2023, n. 18749).

LEGITTIMO L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI SE ADEGUATAMENTE MOTIVATO (7.2)

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di affidamento in house, l'onere motivazionale previsto dalla normativa vigente è soddisfatto qualora l'amministrazione illustri le ragioni di convenienza economica, la garanzia del know-how e le potenziali economie di scala derivanti dalla gestione coordinata tra enti, rendendo superflua la comparazione con il mercato privato una volta accertata la congruità del prezzo e l'efficienza del servizio.

AFFIDAMENTO IN HOUSE: NON E' SUBORDINATO AL FALLIMENTO DEL MERCATO (7.2)

TAR VENETO VE SENTENZA 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'unico motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Detta censura è volta a dimostrare la violazione dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, nella parte in cui impone all'amministrazione una motivazione rafforzata con riguardo sia alle ragioni di impossibilità effettiva di ricorso al mercato concorrenziale, sia ai vantaggi per la collettività conseguibili dall'affidamento inter-organico. Ciò sul presupposto che innerva tutte le argomentazioni attoree che il modello dell'auto- organizzazione amministrativa sia "un'opzione di natura subordinata" al mercato.

Ebbene, la lettera della disposizione normativa è chiara nell'escludere - contrariamente alla prospettazione della ricorrente che l'affidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a quest'ultimo. Sul punto, il nuovo codice dei contratti pubblici si è discostato da quanto previsto dall'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (norma richiamata nelle pronunce citate nel gravame), laddove chiedeva alle stazioni appaltanti di dar conto "nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato". La stessa relazione allegata allo schema definitivo del nuovo codice ha precisato, in riferimento all'art. 7 in esame, che "la codificazione del principio [di auto-organizzazione amministrativa] determina un maggiore allineamento del diritto nazionale all'ordinamento dell'Unione, che pone l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando l'opzione fortemente restrittiva del d.lgs. n. 50/2016". Da ciò consegue "una semplificazione della motivazione rispetto all'art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell'in house".

In realtà, l'alternatività tra l'affidamento in house e il ricorso al mercato è soltanto tendenziale in quanto la scelta per l'auto-organizzazione richiede pur sempre una motivazione (ancorché non più rafforzata), a differenza di quanto accade per l'esternalizzazione. Essa tuttavia, rispetto alla precedente disciplina, non ricomprende più la dimostrazione del "fallimento del mercato", ma soltanto la valutazione della congruità economica dell'offerta.

Nel dettaglio, la nuova disciplina prevede due livelli di complessità della motivazione, in base all'oggetto del contratto: per i servizi pubblici locali (rivolti all'utenza) è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse; per i servizi strumentali all'amministrazione è invece sufficiente una motivazione più snella che dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici, anche sulla scorta di parametri di confronto oggettivi e predeterminati.

LEGITTIMA LA RETROATTIVITA' DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DOPO L'ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE (7.2)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È legittimo il provvedimento di affidamento in house che dispone retroattivamente la copertura del servizio per il periodo intercorrente tra l'annullamento giurisdizionale della precedente aggiudicazione e l'adozione dell'atto confermativo conforme al giudicato; tale retroattività è giustificata dalla necessità di regolare ex tunc un rapporto di durata e di garantire la continuità delle prestazioni di interesse pubblico, a condizione che l'amministrazione sani i vizi motivazionali e statutari rilevati in sede di cognizione.

LA DISTANZA PREMIALE PER FILIERA CORTA VA CALCOLATA SUL TRAGITTO STRADALE EFFETTIVO (7.1)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In materia di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ispirati alla tutela ambientale, la nozione di distanza percorsa tra luogo di produzione e consumo deve essere intesa come tragitto stradale effettivamente percorribile dai mezzi di trasporto. Tale interpretazione risulta l'unica compatibile con l'obiettivo di premiare la riduzione delle emissioni di CO2, essendo il dato radiale (linea d'aria) un parametro meramente teorico che non tiene conto dell'effettivo dispendio energetico e inquinante del trasporto su gomma.

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCANZA DI OMOLOGAZIONE UIC QUALE REQUISITO MINIMO DI SICUREZZA

TAR LOMBARDIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Le specifiche tecniche previste dalla lex specialis che configurano requisiti minimi di sicurezza per i componenti ferroviari costituiscono condizioni essenziali di partecipazione alla gara. La mancata conformità a tali requisiti minimi impedisce legittimamente l'aggiudicazione, definendo la natura stessa del bene richiesto dall'amministrazione, indipendentemente dalla presenza di una clausola di esclusione esplicita nel bando di gara.

RIEDIZIONE DEL POTERE E LIMITE DEL PRINCIPIO DEL ONE SHOT TEMPERATO

TAR SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È legittimo il provvedimento con cui la stazione appaltante, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un primo annullamento in autotutela, esercita nuovamente il potere di ritiro basandolo su motivi diversi da quelli già scrutinati, purché tale riesame avvenga per una sola volta in ossequio al principio del 'one shot temperato'. Tuttavia, risulta illegittima l'esclusione del concorrente per carenza numerica dell'offerta qualora, nonostante un'apparente divergenza tabellare, sia possibile evincere dal calcolo complessivo della quota di veicoli a ridotto impatto ambientale che l'operatore abbia effettivamente computato e considerato anche i mezzi sostitutivi richiesti dalla legge di gara.

INAMMISSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER OMISSIONI DOCUMENTALI A PENA DI ESCLUSIONE (101.1)

TAR SICILIA - CATANIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il soccorso istruttorio è inoperante qualora l'operatore economico ometta di produrre documenti o adempiere a prescrizioni che la lex specialis sanziona espressamente con l'esclusione. Tale omissione determina una sanzione automatica che non consente integrazioni tardive, le quali si risolverebbero in un vulnus al principio di parità di trattamento.

SOCIETA' IN HOUSE E MISTE: PRINCIPALI DIFFERENZE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Questo Consiglio di Stato ritiene che l’art. 17 TUSP non consente alle società miste, a differenza delle società in house, di concorrere a gare indette da Enti terzi e comunque di svolgere attività diverse da quelle rientranti nella “gara a doppio oggetto”.

La disciplina del modello della società mista appare chiaramente definito dagli artt. 17 e 26 TUSP, nonché dell’art. 16 del d.lgs. n. 201/2022 (che individua la società mista disciplinata dal TUSP quale possibile forma di gestione dei servizi di interesse economico generale di livello locale).

Come correttamente rilevato anche dal T.a.r., da tali disposizioni è possibile evincere “una stretta funzionalizzazione tra società e servizio oggetto di affidamento”, “il nesso di esclusività esistente tra costituzione della società mista e svolgimento del servizio affidato dagli enti pubblici soci”, la “strumentalità della società mista rispetto al servizio per il quale l’ente è stato costituito” da intendere “in termini di esclusività dell’oggetto della società stessa”, atteso che:

- l’art. 17, comma 1, afferma in modo inequivoco che l’affidamento del contratto di appalto o di concessione è “oggetto esclusivo dell’attività della società mista”, laddove il carattere della esclusività è chiaramente riferito al tipo di attività che la società può prestare in via generale e non al fatto che solo tale specifica attività in quanto oggetto del bando a doppio oggetto sia conferibile senza gara laddove ulteriori attività possano comunque essere svolte mediante gara. La società mista infatti rappresenta un importante modello di gestione dei servizi pubblici locali e, in una logica di partenariato pubblico privato e di valorizzazione dell’esperienza del socio privato operativo, si caratterizza come società di scopo finalizzata alla gestione dello specifico servizio oggetto della gara e non come società generalista. È dunque rispetto a questa ratio che il riferimento alla esclusività dell’oggetto deve essere interpretato e non rispetto al vincolo della concorsualità nella scelta del partener privato che attiene alla modalità di costituzione della società, non alla sua ratio e quindi ai suoi limiti di operatività;

- il successivo comma 2 fa riferimento ai requisiti di qualificazione richiesti al socio privato nella gara a doppio oggetto “in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita” e in questo senso la stessa proposta di piano industriale deve essere specificamente calibrata in relazione all’oggetto e quindi al servizio specifico per il quale la società è costituita (nella specie raccolta rifiuti in relazione ad un ben determinato bacino di utenza);

- il comma 3, come correttamente osservato dal T.a.r., “collega indissolubilmente la durata della partecipazione privata alla società alla durata dell'appalto o della concessione prescrivendo, altresì, meccanismi statutari di scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio”;

- il comma 4 stabilisce che i patti parasociali devono essere contenuti “entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita”;

- il comma 6 fa riferimento alla “realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali [le società miste] sono state specificamente costituite”.

Vi è dunque una chiara funzionalizzazione dell’oggetto sociale della società mista – e quindi dell’ambito della sua stessa capacità giuridica e di agire rispetto allo specifico servizio per il quale la stessa è stata costituita e nel quale rinviene in via esclusiva la propria ragione d’essere – anche dal punto di vista causale. Una volta costituita, la società mista non vive di vita propria ma resta funzionalmente collegata in via esclusiva allo scopo della sua costituzione, indicato nel bando, che ne delimita la capacità giuridica e di agire, precludendole la possibilità di partecipare a gare che esulano dalla finalità istitutiva della stessa in quanto estranee allo scopo dei soci pubblici che ne hanno promosso l’istituzione, delimitandone il campo di azione.

LEGITTIMITÀ DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI PER IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI (7.4)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

In tema di affidamento di servizi pubblici, l'accordo tra amministrazioni finalizzato alla gestione coordinata di funzioni istituzionali comuni, qualora non preveda un rapporto sinallagmatico ma solo il ristoro dei costi, integra un'ipotesi di cooperazione orizzontale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Tale fattispecie è legittima anche in assenza di gara e non soggiace agli oneri motivazionali prescritti per l'autoproduzione mediante società in house, rappresentando una scelta organizzativa autonoma della Pubblica Amministrazione volta al perseguimento di obiettivi comuni e all'ottimizzazione delle risorse.

ILLEGITTIMA LA SCELTA DELL'IN HOUSE SENZA PROVA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA RISPETTO AL MERCATO (14.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

È illegittima la delibera di scelta del modello di gestione in house providing qualora la relazione istruttoria ometta di confrontare la convenienza economica del progetto interno con i costi reali delle gestioni private preesistenti nel medesimo territorio, fondandosi invece su comparazioni con dati non omogenei o campioni eterogenei.

NECESSARIA CLAUSOLA ESPRESSA PER L'ANALOGIA TRA SERVIZI DI SUPPORTO E GESTIONE IN CONCESSIONE (165.1)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Nelle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione tributaria, l'esperienza professionale maturata in attività di mero supporto alla gestione (appalto di servizi) non è equiparabile alla gestione diretta (concessione) ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica, salvo che la legge di gara non preveda espressamente tale analogia, stante l'insussistenza del rischio operativo nel contratto di appalto.

LIBERA SCELTA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SUL MERCATO (7.1)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

Il servizio di recupero e trattamento della frazione organica dei rifiuti (FORSU) non costituisce attività soggetta a privativa comunale ma opera in regime di libera concorrenza. Ne consegue che la stazione appaltante può legittimamente limitare l'oggetto della gara ai servizi di raccolta e trasporto, autorizzando il gestore a individuare autonomamente sul mercato gli impianti di conferimento regolarmente autorizzati. Tale configurazione risponde ai principi di autorganizzazione e di risultato, non violando l'obbligo di suddivisione in lotti qualora la fase di trattamento non sia funzionalmente inclusa nell'oggetto dell'appalto.

LEGITTIMITÀ DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA TRAMITE ALBO PRETORIO PER ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

In tema di affidamento in house e acquisizione di partecipazioni societarie, le forme di consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 sono rimesse all'autonomia regolamentare e statutaria dell'Ente locale, il quale può legittimamente assolvere a tale onere mediante la pubblicazione dello schema di delibera all'Albo Pretorio online, senza dover ricorrere a modalità di sollecitazione tipiche delle procedure concorsuali.

REITERAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DOPO ANNULLAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE (7.1)

TAR VENETO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'ottemperanza di una sentenza di annullamento per difetto di motivazione nell'affidamento in house è correttamente eseguita se l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, correda la nuova scelta gestionale con una relazione tecnica comparativa che dimostri i benefici per la collettività. In sede di impugnazione, il dies a quo per la contestazione di atti istruttori richiamati per relationem coincide con la conoscenza del provvedimento finale lesivo, restando a carico del ricorrente l'onere di acquisire tempestivamente i documenti tramite accesso agli atti per evitare la decadenza.

ILLEGITTIMO L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI CALCOLO TRIBUTARIO DISSIMULATO IN ACCORDO DI COOPERAZIONE (7.4)

TAR MOLISE Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È illegittimo l'affidamento diretto, tramite accordo di cooperazione istituzionale, di funzioni informatiche di calcolo del tributo e di digitalizzazione dei processi di messaggistica verso i contribuenti, in quanto tali attività integrano prestazioni di servizi attinenti alla gestione della tassa automobilistica reperibili sul mercato e non riconducibili alla mera gestione tecnica e bonifica degli archivi informatici pubblici.

ILLEGITTIMITA' DELLA PROROGA TECNICA REITERATA SENZA CONTESTUALE AVVIO DELLA NUOVA GARA (120.11)

TAR EMILIA ROMAGNA Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Lo strumento della proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, sussista l’effettiva esigenza di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente; essa non può tradursi in una forma di affidamento diretto mascherato o in uno strumento per eludere sistematicamente il confronto concorrenziale, specialmente quando la stazione appaltante ometta di avviare tempestivamente la nuova procedura di gara.

ILLEGITTIMO L'INCREMENTO DEI LAVORI AFFIDATI DIRETTAMENTE AL GESTORE SENZA PIANO D'AMBITO VALIDO (7.2)

TAR SICILIA - CATANIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

È illegittimo l'affidamento diretto di lavori in favore del socio privato di una società mista per un importo significativamente superiore a quello previsto nel bando di gara originario, qualora tale incremento manchi di una valida programmazione d'ambito e di una motivazione analitica che dia conto della convenienza economica e dei vantaggi sociali rispetto al ricorso al mercato concorrenziale.

ILLEGITTIMO IL RECESSO DEL COMUNE DALLA SOCIETÀ IN HOUSE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO

TAR ABRUZZO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

È illegittima la delibera comunale di recesso dalla società in house affidataria del servizio idrico integrato poiché la partecipazione dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale al capitale sociale è indispensabile per l'esercizio del controllo analogo congiunto. L'uscita di un ente locale dalla compagine societaria renderebbe impossibile la gestione unitaria del servizio mediante affidamento diretto, in contrasto con la normativa di settore che impone la partecipazione obbligatoria degli enti locali al gestore del servizio idrico.

LEGITTIMA LA COOPERAZIONE TRA PA PER L'INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI FISCALI (7.4)

TAR TOSCANA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Gli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici volti a garantire il corretto funzionamento e l'allineamento delle banche dati fiscali automobilistiche non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici qualora la cooperazione sia limitata ai compiti funzionali necessari per il perseguimento di un obiettivo di interesse comune e le somme erogate costituiscano mero rimborso spese subordinato a rendicontazione.

SUSSISTE LA LEGITTIMAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONTRO L'OMESSA INDIZIONE DELLA GARA

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

In materia di affidamenti pubblici, la legittimazione a contestare la scelta dell'amministrazione di non indire una gara deve essere riconosciuta in capo agli operatori economici che potrebbero aspirare a concorrere per la relativa aggiudicazione. L'interesse a ricorrere non risiede nel conseguimento diretto dell'affidamento, bensì nella tutela della chance di partecipazione a una procedura ad evidenza pubblica, qualora l'amministrazione abbia disposto l'affidamento diretto sottraendo il servizio al mercato.

LEGITTIMO L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PER FUNZIONI DI CONTROLLO PRIVE DI RISCHIO OPERATIVO

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

È legittimo il ricorso all'accordo di collaborazione tra enti pubblici per la gestione coordinata delle attività di controllo sugli impianti termici qualora la funzione, priva di rischio operativo, non sia configurabile come concessione di servizi. La natura collaborativa dell'accordo non viene meno in presenza di trasferimenti finanziari tra le amministrazioni partecipanti, purché tali flussi siano limitati al ristoro dei costi sostenuti per il perseguimento dell'interesse pubblico comune e non assumano carattere di corrispettivo per prestazioni di mercato.

LEGITTIMA LA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LO SCAMBIO E LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI FISCALI (7.4)

TARCAMPANIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Non costituisce elusione del giudicato la stipula di un accordo di cooperazione tra una Regione e un ente pubblico non economico finalizzato alla gestione dell'archivio informatico tributario, quando l'attività sia limitata all'interscambio di dati istituzionali e l'amministrazione abbia internalizzato i servizi di riscossione precedentemente affidati senza gara. Tali accordi, finalizzati al coordinamento di funzioni pubbliche non economiche e privi di remunerazione per prestazioni contrattuali, restano estranei all'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

ILLEGITTIMO L'AFFIDAMENTO IN HOUSE SE LO STATUTO CONSENTE LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI (7.2)

TAR VENETO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Ai fini della legittimità dell'affidamento in house, la partecipazione al soggetto affidatario deve essere interamente pubblica e tale requisito deve essere garantito statutariamente, prevedendo la decadenza dell'affidamento in caso di apertura a capitali privati. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'amministrazione deve fornire una motivazione rigorosa che dia conto dei vantaggi per la collettività e della congruità economica della prestazione, basata su una comparazione con i prezzi di mercato e gli standard delle centrali di committenza.

IL DINIEGO DI ACCREDITAMENTO SANITARIO RICHIEDE UNA MOTIVAZIONE ANALITICA SUL FABBISOGNO (7.1)

TARCAMPANIA - NAPOLI Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

Il provvedimento di diniego di accreditamento istituzionale basato sulla preferenza per l'offerta pubblica è illegittimo se privo di un apprezzamento in concreto del livello di fabbisogno nella zona di riferimento. Inoltre, è irragionevole la clausola regolamentare che subordina l'accreditamento della società alla regolarità fiscale e contributiva del solo legale rappresentante, anziché dell'operatore economico nel suo complesso.

SOCIETA' IN HOUSE CHE SI AGGREGA CON ALTRA CHE VINCE LA GARA A DOPPIO OGGETTO - NESSUNA ELUSIONE DELLE REGOLE DEL MERCATO (7)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il fatto che, successivamente a un’operazione di aggregazione, l’Ente comunale che abbia venduto le proprie azioni della società originaria in house non abbia successivamente acquisito le azioni della nuova società aggregatrice, non è elemento idoneo a far venir meno i presupposti per la prosecuzione del servizio (senza soluzione di continuità) da parte dell’operatore economico individuato con gara a doppio oggetto a seguito dell’operazione medesima, atteso che al momento della individuazione della nuova società come soggetto aggregatore l’Ente comunale faceva ancora parte della compagine societaria della precedente società in house (e quindi partecipava delle relative decisioni gestionali e organizzative), mentre al momento della dismissione del pacchetto azionario da parte dell’Ente comunale, quest’ultimo aveva già perduto la competenza in ordine alla gestione del servizio, che è stata attribuita alla Provincia.

È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale relativa al combinato disposto degli artt. 14, 16, l.r. 1/2014, 24 della l.r. 12/2015 e dell’art. 3 bis, d.l. 138/2011 ed afferente alla compatibilità delle suddette norme ai principi costituzionali ed, in specie, degli artt. 3, 10, 11, 41, 43 e 117 della Costituzione che, secondo quanto asserito dal comune appellante:

– determinerebbe una ingiustificata discriminazione tra operatori economici che l’ente pubblico non può ammettere;

– imporrebbe la prosecuzione della gestione in house del servizio di che trattasi anche rispetto ad Enti che, come il Comune, non detengono alcuna partecipazione nella società in house che pretende di proseguire la gestione.

Nel caso di specie, la prosecuzione della gestione del servizio de quo da parte della società multiutility selezionata ai fini dell’aggregazione è avvenuta sulla base di una gara a doppio oggetto, svolta sulla base della normativa nazionale e regionale; detta procedura di gara è stata svolta dalla società quando quest’ultima operava ancora in regime di house providing (l’alienazione del pacchetto azionario da parte del Comune è avvenuta in un momento successivo), in quanto soggetta al c.d. “controllo analogo congiunto” da parte dei Comuni della Provincia partecipanti alla gestione in forma associata del servizio.

Dagli atti di gara emerge con chiara evidenza che la procedura di gara non era solo diretta alla scelta del partner commerciale della società in house, ma anche del miglior operatore economico presente sul mercato per la gestione del servizio (gara a doppio oggetto). Ogni operatore economico del settore è stato messo in condizione di partecipare alla procedura di gara de qua, conseguentemente non è ravvisabile alcuna arbitraria discriminazione degli operatori economici e alcuna elusione delle regole del mercato; conseguentemente, non si ravvisano i presupposti per sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità prospettata dalla parte appellante.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 18/04/2025 - ACCORDI DI COOPERAZIONE E REQUISITI GENERALI

Premesso che lo scrivente Ente non ha società in house, resta fermo che per l’espletamento di un servizio la stessa può utilizzare le prestazioni rese da società in house, previo un accordo di cooperazione PPAA (ex art. 7 co 4 d.lgs 36/2023) oppure acquistare il servizio direttamente sul mercato da una società in house (attività residuali alla c.d. attività prevalente). Ciò premesso ed in considerazione anche del fatto che nella società in house la partecipazione pubblica è totalitaria, 1. nel caso di approvvigionamento tramite un accordo di cooperazione tra PPAA, si chiede se la società in house è esonerata dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale, anche nel caso in cui si tratti di una attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione alle White List provinciali ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, poiché ricadente tra quelle indicate al co.53 art.1 L.190/2012 come novellato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 140 del 2020 "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa". 2. nel caso di approvvigionamento tramite acquisto di un bene o servizio reso disponibile sul mercato in regime di concorrenza da una società in house, atteso che la società in house viene interpellata per affidare un servizio/fornitura disponibile sul mercato e quindi riveste il ruolo di operatore economico, si chiede conferma del fatto che in tale situazione l’affidatario-società-in-house sia esonerato dal trasmettere la dichiarazione (DGUE) e dal controllo dei requisiti di ordine generale, anche nel caso in cui si tratti di una attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione alle White List provinciali ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, poiché ricadente tra quelle indicate al co.53 art.1 L.190/2012 come novellato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 140 del 2020 "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa".


QUESITO del 07/01/2026 - ACCORDI DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Buon pomeriggio, stiamo prevedendo di attivare due accordi con altre amministrazioni aggiudicatrici e ci troviamo per la prima volta a gestire tali accordi. Una convenzione con Università per analisi genetica, germinazione e reinserimento di fiore in via d'estinzione in cui il GAL farà la parte divulgativa e informativa al pubblico delle attività. Una seconda convenzione con altri GAL italiani per la partecipazione ad una fiera in cui entrambi presenteremo le nostre attività e iniziative e per promuoverci nel mondo dei progetti europei (costo totale suddiviso in parti uguali) Ora, come posso inquadrare tali accordi; convenzioni? Posso farli rientrare tra gli accordi tra pubbliche amministrazioni (art. 15 L241/1990)? Oppure devo applicare il codice dlgs 36/2023? e se si, si tratta di un servizio? a quale articolo el codice devo pare riferimento? necessito quindi di CIG? Vi ringrazio ed eventualmente vi chiedo di indicarmi se avete nella piattaforma corsi o video che mi possano essere di supporto formativo.


QUESITO del 09/01/2026 - ACCORDI DI COOPERZIONE

Buongiorno, con la presente per richiedere una consulenza circa il Ruolo di Presidenza del Coordinamento dei GAL ricoperto del GAL M. Società Coop.a.r.l. Esso è disciplinato dal Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2024 che allego alla presente; la questione riguarda la corretta qualificazione fiscale del versamento delle quote annuali da parte dei partecipanti (in questo caso gli altri GAL). Premettendo la natura giuridica del GAL M. e inquadrando i compiti del “coordinatore” definiti dall’art.8 il quale recita; “sono a carico degli uffici del GAL “coordinatore” con il supporto del GAL che ha la vicepresidenza, tutti i compiti di segreteria”; • si può ritenere che il versamento della quota annuale di partecipazione al coordinamento, di cui all’art.9 del Protocollo d’Intesa, pari a 1.000,00€ come “partecipazione alle spese di segreteria tecnica anno 2025” sia fuori campo IVA , quindi configurabile come “contributo di partecipazione alle spese” ? • oppure tale versamento vada considerato quale remunerazione di un'attività operativa (la segreteria tecnica), quindi rifletta uno scambio di servizi rilevante ai fini IVA (da fatturare)? Se rilevante ai fini IVA la successiva questione; • i GAL che versano la quota dovranno richiedere il CIG? Preme evidenziare per completezza d’informazione che non vi è profitto ricavato dall’espletamento di questo “ruolo”, che il versamento della quota è uguale per tutti e che ciascun GAL deve svolgere azioni in piena collaborazione (raccolta dati, analisi documenti, quesiti/richieste/proposte). L’altra questione riguarda la modalità con la quale il GAL M.deve “ riversare” il 50% delle quote annuali incassate dai GAL, al GAL B. che ricopre la vice presidenza. In allegato la Delibera n. 48 del 15.12.2025 con la quale è stata stabilità la percentuale loro dovuta. E’ necessario che l’importo spettante sia fatturato al GAL M.? Oppure è sufficiente una “nota di debito” fuori campo IVA? Saluti


QUESITO del 03/07/2026 - COOPERAZIONE TRA STAZIONI APPALTANTI

Il GAL è costituito come Associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione del Veneto e iscrizione al Registro Persone Giuridiche di Diritto Privato. Tuttavia, il GAL ha natura di Organismo di Diritto Pubblico, secondo la normativa europea (Direttiva 2014/24/UE, art. 2, co. 4), il Codice dei contratti pubblici del 2023 (Allegato I.1. art. 1, comma 1, lett. e) e la sentenza del Consiglio di Stato del 9 marzo 2026, n. 1876. Più nello specifico, il GAL: - è stato istituito per perseguire finalità di interesse generale quali servire il bene comune del proprio territorio, consentire alle persone e alle organizzazioni di orientarsi con fiducia al cambiamento, migliorare la qualità della vita e la resilienza delle comunità promuovendo uno sviluppo locale di tipo partecipativo, seguendo i principi del metodo denominato Leader, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale e commerciale; - è dotato di personalità giuridica, come già richiamato in precedenza; - le sue attività sono finanziate prevalentemente da parte delle istituzioni pubbliche europee, nazionali, regionali e locali. Alla luce di quanto sopra, che comunque potrebbe essere fonte di differenza di vedute e meritevole di un approfondimento a sé, il presente quesito prende per definitiva e assodata (anche se tale non lo sarà mai) l’attribuzione della natura di Organismo di Diritto Pubblico al GAL. Partendo da questo riferimento è il GAL deve quindi operare in ottemperanza del Codice dei contratti pubblici, non solo perché disposto dai vari programmi di finanziamento o da autorità di controllo, ma per propria natura. Pertanto, anche l’attività che il GAL intraprende liberamente, secondo decisione dei propri organi, rientra nell’ambito di applicazione del Codice. Il quesito che poniamo tratta in particolare dell’applicazione dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 per la cooperazione tra stazioni appaltanti. Nella prassi, queste collaborazioni tra soggetti pubblici vengono stipulate ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, nel cui raggio di applicazione tuttavia il GAL non rientra, secondo la propria forma giuridica richiamata in precedenza. Vi chiediamo quindi se accordi analoghi a questi ultimi possano essere stipulati tra il GAL e altre stazioni appaltanti (ad esempio, i comuni Associati e gli altri enti locali, gli enti pubblici del territorio, organismi di diritto pubblico similari al GAL ecc.) solo ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Codice degli appalti, applicabile al GAL secondo le definizioni sopra riportate. Questo aiuterebbe molto la nostra Associazione nel regolare i rapporti con i propri stakeholder, con i quali spesso si trova a collaborare attraverso le prestazioni del proprio personale, svolgendo attività a carattere commerciale tramite affidamenti diretti in piattaforma dagli stakeholder. Lo scopo è proprio quello di ridurre al massimo il carattere commerciale e svolgere il ruolo di collaborazione all’interno dell’attività istituzionale.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 05/02/2026 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Anche le società a totale partecipazione pubblica, che svolgono servizi pubblici in ragione di un affidamento in house, sono tenute all'applicazione dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023?


QUESITO del 06/12/2024 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE - OBBLIGATORIETÀ DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

Nel caso di un contratto di servizio affidato in house dalla P.A. alla propria Azienda Speciale, è necessario, ai fini della richiesta ed erogazione dell'anticipazione del prezzo per lavori da effettuarsi tramite corrispettivo a misura, costituire apposita garanzia fideiussoria commisurata al prezzo dell'anticipazione o è possibile derogare, stante la particolare natura dell'affidamento in house, regolato dal d.gls. 201/2022, alla costituzione della stessa? Ovvero, la P.A. potrà erogare l'anticipazione sui lavori commissionati e remunerati tramite corrispettivo a misura senza necessità di costituzione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 125 D.lgs. 36/2023, da parte della propria azienda in house?


QUESITO del 29/10/2024 - ACQUISIZIONE CIG PER AFFIDAMENTI IN HOUSE

Con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e alla determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, par. 2.5 "Tracciabilità tra soggetti pubblici" che esclude dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2020 le movimentazioni di denaro in favore di soggetti giuridicamente distinti dalle pubbliche amministrazioni, ma sottoposti a controllo analogo (cd. affidamenti in house), si chiede, anche in relazione agli interventi PNRR, se sussista da parte della PA l'obbligo di acquisizione del CIG per affidamenti a una società in house totalmente partecipata dalla PA stessa.


QUESITO del 03/06/2024 - PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI

CON RIFERIMENTO ALL'ADEMPIMENTO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, REGOLATO IN PARTICOLARE DALL'ART. 37 E DALL'ART. 6 E SEGUENTI DELL'ALLEGATO I.5 AL D.LGS. 36/2023, SI CHIEDE SE NEL PROGRAMMA DEVONO ESSERE INSERITI ANCHE GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI IN HOUSE REGOLATI DALL'ART. 7 DELLO STESSO D. LGS. 36/2023.