Giurisprudenza e Prassi

ONERE DI MOTIVAZIONE SPECIFICA NELL'ACCESSO DIFENSIVO E DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA (35.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, CATANIA Sentenza 2026

In materia di accesso difensivo, non è sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie, dovendo il richiedente allegare e dimostrare puntualmente le ragioni per cui la conoscenza degli atti sia necessaria alla difesa dei propri interessi. Tale onere motivazionale deve essere assolto al momento della presentazione dell'istanza all'Amministrazione, restando preclusa l'introduzione di ragioni giustificatrici nuove o diverse in corso di causa, pena la violazione del divieto di mutatio libelli e dell'inversione tra procedimento e processo.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)