ACCESSO DIFENSIVO PREVALENTE SUI SEGRETI TECNICI PRIVI DI SPECIFICA DIMOSTRAZIONE (53.6)
In materia di accesso agli atti di gara, il limite all'ostensibilità dell'offerta tecnica per la tutela di segreti tecnici e commerciali è subordinato all'onere, in capo all'offerente opponente, di fornire una motivata e comprovata dimostrazione della sussistenza di un segreto industriale o commerciale. Qualora tale dimostrazione manchi o risulti meramente assertiva, l'interesse difensivo del concorrente escluso sub iudice prevale, dovendosi garantire il pieno esercizio del diritto di difesa volto a verificare la correttezza della valutazione tecnica operata dalla stazione appaltante.
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