OBBLIGO DI ACCESSO INTEGRALE ALL'OFFERTA TECNICA SENZA PROVA DEL SEGRETO (35.4)
In tema di appalti pubblici, l'istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. del secondo graduato prevale sulle esigenze di riservatezza della controinteressata qualora quest'ultima non provi l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005. La Stazione Appaltante non può legittimamente negare l'accesso recependo in via apodittica le affermazioni dell'aggiudicataria, ma deve valutare discrezionalmente e criticamente la pertinenza delle ragioni di segretezza rispetto alla disclosure dei documenti richiesti.
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