LEGITTIMO IL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AGLI ATTI NELLE PROCEDURE NEGOZIATE FINO ALL'AGGIUDICAZIONE (35.2)
In tema di accesso agli atti di gara, l'esercizio del diritto è legittimamente differito, per le procedure ristrette e negoziate, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte relativamente all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, e fino all'aggiudicazione per quanto riguarda i requisiti di partecipazione e i verbali di ammissione. Tale regime di differimento è vincolante anche per il concorrente che, seppur escluso, sia stato posto in condizione di conoscere le motivazioni specifiche del proprio provvedimento di estromissione.
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