Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO L'OSCURAMENTO DEGLI ATTI DI GARA SENZA MOTIVAZIONE ESPRESSA DELLA STAZIONE APPALTANTE (36.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2025

In tema di accesso agli atti di gara, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve motivare espressamente le ragioni per cui ritiene sussistenti segreti tecnici o commerciali tali da giustificare l'oscuramento delle offerte. L'accettazione acritica dell'opposizione alla divulgazione dei dati avanzata dai concorrenti, senza un'autonoma verifica delle reali esigenze di riservatezza prima della comunicazione di aggiudicazione, configura una violazione degli obblighi di trasparenza e disclosure immediata previsti dal Codice.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)