Giurisprudenza e Prassi

IL DIRITTO DI ACCESSO PREVALE SULLE RICHIESTE DI OSCURAMENTO GENERICHE E NON COMPROVATE (35.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA Sentenza 2026

In materia di accesso agli atti di gara, la regola generale è la massima trasparenza, mentre il segreto tecnico-commerciale costituisce un'eccezione interpretata restrittivamente. L'operatore economico che richiede l'oscuramento di parti della propria offerta deve produrre una dichiarazione motivata e comprovata che identifichi specificamente i dati sensibili e il danno concorrenziale derivante dalla loro divulgazione. In assenza di tali requisiti, la stazione appaltante non può accogliere acriticamente l'istanza di riservatezza, dovendo garantire l'accesso integrale qualora necessario per le esigenze difensive del ricorrente, specialmente se utilmente collocato in graduatoria.

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