ACCESSO RECIPROCO ALLE OFFERTE E ONERE DI PROVA SUL SEGRETO TECNICO (36.2)
In tema di accesso agli atti nelle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a garantire l'accesso reciproco alle offerte tra i primi cinque graduati. L'opposizione del controinteressata all'ostensione della propria offerta tecnica è legittima solo se supportata da una dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di effettivi segreti tecnici e commerciali, individuati secondo i criteri del codice della proprietà industriale; affermazioni generiche e stereotipate sulla natura riservata del know-how aziendale non sono sufficienti a impedire l'accesso difensivo dei concorrenti.
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