ACCESSO DIFENSIVO E SEGRETI TECNICI NELLE PROCEDURE DI SHARING MOBILITY (35)
Ai fini della limitazione del diritto di accesso difensivo, non è sufficiente la generica allegazione del proprio know-how o di originalità organizzative. L'operatore deve dimostrare in modo chiaro e specifico le misure di segregazione adottate e il vantaggio competitivo. In difetto di tale prova, il diritto di chi necessita dei documenti per la tutela giurisdizionale prevale integralmente.
"Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (Cons. Stato, sez. V, 15.10.2024 n. 8257, richiamata anche da Cons. Stato, sez. V, 25.6.2025 n. 5547 e da 1.12.2025 n. 9454);"
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