ACCESSO DIFENSIVO E BILANCIAMENTO CON LA TUTELA DEL SEGRETO TECNICO COMMERCIALE (36.4)
In materia di appalti pubblici, il diritto di accesso difensivo non garantisce un'ostensione indiscriminata di tutta la documentazione tecnica della controinteressata, gravando sull'amministrazione l'onere di operare un bilanciamento tra l'esigenza di difesa del ricorrente e la protezione dei segreti industriali; pertanto, vanno ostesi i documenti amministrativi, i verbali di valutazione e gli accordi istituzionali, mentre restano esclusi i progetti e le soluzioni tecniche suscettibili di sfruttamento economico se il ricorrente è un diretto concorrente dell'aggiudicatario.
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