ACCESSO AGLI ATTI E ONERE MOTIVAZIONALE PER LA SEGRETAZIONE DELL'OFFERTA (35)
In materia di accesso agli atti di gara, l'esclusione della conoscibilità di parti dell'offerta tecnica o economica è subordinata a una rigorosa dimostrazione, da parte dell'operatore economico interessato, della sussistenza di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005; ne consegue che è legittimo il diniego di oscuramento qualora l'istanza risulti generica e non specifichi il nesso di strumentalità tra la riservatezza delle informazioni e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento.
"Le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso sono pertanto tipiche e tassative. Nel caso di specie, l’esclusione dall’accesso di tutta o parte della documentazione costituente l’offerta (tecnica o economica) è subordinata, nell’art. 35, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici, alla dichiarazione motivata della parte interessata all’oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell’offerta (o nelle giustificazioni di questa) costituiscono segreti tecnici o commerciali. 9.2. - Il concetto normativo centrale è quindi quello di segreto tecnico o commerciale, di cui occorre individuare il significato sulla base delle (altre) norme dell’ordinamento che ne stabiliscono la rilevanza giuridica (posto che la norma di cui al citato art. 35 non offre elementi che consentano di risalire al suo significato specifico). Tra queste vanno prese in considerazione, come è stato già sottolineato in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036; sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857), le norme del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) e in particolare l’art. 98, primo comma, il quale (dopo le modifiche introdotte dall’art. 3, secondo comma, del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, che recepito la direttiva n. 2016/943/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016) prevede che «per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».
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