Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Inattività parti

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIATTIVAZIONE DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO (35.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - Sentenza

In tema di processo amministrativo, l'estinzione del giudizio per inattività delle parti deve essere dichiarata qualora, intervenuta l'interruzione del processo, non venga depositata l'istanza di prosecuzione o di riassunzione entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 85, comma 1, del c.p.a., determinando così il consolidamento degli atti amministrativi impugnati. (...)

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO INTERRUZIONE PROCESSUALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - Decreto

Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio amministrativo per inattività qualora la parte ricorrente, a seguito dell'interruzione del processo dovuta alla perdita dello ius postulandi del proprio difensore, non proceda alla riassunzione del ricorso entro i termini previsti dall'ordinamento processuale. (...)

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER INATTIVITA DOPO L'INTERRUZIONE PROCESSUALE (35.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Decreto

Il giudizio amministrativo si estingue per inattività qualora, a seguito di un provvedimento di interruzione, nessuna delle parti provveda a riassumere il processo o a presentare una nuova istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio stabilito dall'art. 80 c.p.a. (...)