Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER INATTIVITA DOPO L'INTERRUZIONE PROCESSUALE (35.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Decreto 2024

Il giudizio amministrativo si estingue per inattività qualora, a seguito di un provvedimento di interruzione, nessuna delle parti provveda a riassumere il processo o a presentare una nuova istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio stabilito dall'art. 80 c.p.a.

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