1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. L’ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
5. L’ANAC svolge l’attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024
Relazione
SPIEGAZIONE
L'articolo 27 stabilisce che la banca dati nazionale dei contratti pubblici è l'unico collettore nazionale che convoglia la pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure sopra ...
CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE
- Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale dei bandi è garantita dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, sezione Pubblicità Valore Legale (PVL) al seguente ...
PUBBLICAZIONE DI DISCIPLINARI DIVERGENTI E VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO (5)
TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Aggiudicazione
In tema di appalti pubblici, viola i principi di correttezza e tutela dell’affidamento di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 la condotta della Stazione Appaltante che pubblichi sul portale telematico versioni differenti del disciplinare di gara, sostituendo il file originario senza darne notizia mediante avviso pubblico. La coesistenza di diverse "leges specialis", recanti criteri di calcolo dei punteggi tra loro incompatibili, impedisce la formulazione di offerte comparabili e rende illegittima l'aggiudicazione basata su criteri non univocamente conoscibili da tutti i concorrenti sin dall'inizio della procedura.
"Ciò che dunque si va a sanzionare non è solamente il disguido in sé, ma l’omessa comunicazione della doppia pubblicazione di disciplinari differenti mediante forme di pubblicità analoghe a quelle di pubblicizzazione degli atti di gara.
Sul punto, il Collegio evidenzia che il comportamento dell’Agenzia costituisce una violazione dell’art. 2 bis dell’art. 1 della l. 241/90 (I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede).
Il principio, nel diritto amministrativo, è stato esplicitato nell’Ad. Pl. 29.11.2021 n. 19, che richiamando la sentenza della sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5011, ha evidenziato che l’affidamento «è un principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività».
Secondo il massimo Consesso amministrativo, “ pur sorto nei rapporti di diritto civile, con lo scopo di tutelare la buona fede ragionevolmente riposta sull’esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata [...] l’affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell’esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo.”
QUESITO
del 03/06/2024 -
PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
Come noto dal 1 gennaio 2024 la pubblicità degli atti di gara è garantita dall'ANAC in ambito comunitario mediante la trasmissione dei dati all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e in ambito nazionale mediante la pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Per le procedure di gara pubblicate a livello europeo prima del 31 dicembre 2023 per le quali ad oggi non è ancora avvenuta la pubblicazione a livello nazionale sulla GURI, si chiede se quest'ultima debba avvenire comunque attraverso la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale tramite 'l'Istituto Poligrafico dello Stato oppure attraverso la BDNCP.
Si chiede, inoltre, se persiste ancora l'obbligo di pubblicazione dell'avviso sui 4 quotidiani.