Articolo 84. Pubblicazione a livello europeo.

1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell’avviso della pubblicazione trasmessa, con l’indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 84 stabilisce la pubblicazione a livello europeo per i bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle sog...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE - Le stazioni appaltanti e gli operatori economici possono verificare le pubblicazioni a livello europeo consultando il TED (Tender Elettronic Daily) dal sito della UE:...
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Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMITA' DEL REQUISITO DI ISCRIZIONE CAMERALE TRIENNALE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO (100)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2025

L’inserimento nel bando della clausola che impone, quale requisito soggettivo di partecipazione, l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno tre anni risulta essere del tutto illegittimo, in quanto: non è correlato né alla capacità tecnica né a quella economica-finanziaria dell’operatore; esclude in modo automatico e generalizzato imprese neo-costituite, anche se in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla lex specialis; non assicura alcuna garanzia effettiva sulla qualità dell’operatore economico, limitandosi ad un parametro meramente formale e cronologico. In tal modo, la clausola si pone in contrasto diretto con i principi fondamentali dell’evidenza pubblica, sanciti dal D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l’art. 10.

"L’inserimento nel bando della clausola che impone, quale requisito soggettivo di partecipazione, l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno tre anni risulta essere del tutto illegittimo...esclude in modo automatico e generalizzato imprese neo-costituite... In tal modo, la clausola si pone in contrasto diretto con i principi fondamentali dell’evidenza pubblica, sanciti dal D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l’art. 10".


PUBBLICITÀ LEGALE DI GARE D’APPALTO, DAL 1 GENNAIO PIATTAFORMA ANAC AL POSTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE PER ATTI E BANDI (27)

ANAC COMUNICATO STAMPA 2023

Dal 1. gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicità legale per ogni genere di appalto e contratto pubblico non verrà più assolto attraverso la Gazzetta Ufficiale, ma - come stabilito dal nuovo Codice Appalti - attraverso la Piattaforma Anac per la pubblicità legale.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI TRAMITE LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (27)

ANAC DELIBERA 2023

Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.