Art. 117. Acqua

1. Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle concessioni previste all'articolo 12, per quanto riguarda l'acqua, il presente capo si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 115 a 118;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Relazione

L'articolo 117 (Acqua), nel recepire quanto previsto all'articolo 10 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o gestione di reti fisse...

Commento

L'articolo 117, nel recepire quanto previsto all'articolo 10 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o gestione di reti fisse destina...
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Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE L'ACCESSO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PER GLI APPALTI MISTI CON PREVALENZA SERVIZI (26.12)

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Varianti e Revisione Prezzi

In materia di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, la normativa emergenziale di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 costituisce ius singulare di stretta interpretazione, limitato ai soli appalti di lavori; pertanto, è legittimo il diniego di ammissione al beneficio per i contratti misti a prevalenza di servizi e per le istanze formulate applicando incrementi forfettari non parametrati ai prezzari regionali aggiornati o a specifiche analisi prezzi documentate.

AFFIDAMENTO IN HOUSE - ACQUE REFLUE - NORMATIVA APPLICABILE

TAR LAZIO SENTENZA 2020

Con la sentenza n. 16/11 l’Adunanza Plenaria, riferendosi all’analoga disciplina di cui al d. lgs. n. 163/06, ha stabilito che: - l'assoggettabilità dell'affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare l'appalto sia un ente operante nei settori speciali, ma presuppone anche un parametro di tipo oggettivo che tenga conto della riferibilità e, più precisamente, della strumentalità del servizio rispetto all'attività speciale; - il concetto di strumentalità va riferito al “core business” ovvero all’attività propriamente oggetto del settore speciale e deve essere interpretato in senso restrittivo; - gli appalti affidati dalle imprese pubbliche al di fuori dei settori speciali sono “estranei” all’ambito del diritto comunitario e delle procedure ad evidenza pubblica e sono regolati dal diritto privato con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alle relative controversie. Tali principi sono stati confermati dalla giurisprudenza anche dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 50/16 che, sul punto, ha riprodotto le disposizioni già facenti parte dell’abrogato d. lgs. n. 163/06 (Cons. Stato n. 8905/19; Cons. Stato n. 6534/18; TAR Veneto n. 632/18), come, del resto, dedotto espressamente anche da parte ricorrente (pag. 6 dell’atto introduttivo). Nella fattispecie non sussistono i presupporti richiesti dagli artt. 14, 114 e 117 d. lgs. n. 50/16 per l’assoggettabilità dell’appalto alle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice degli appalti e dalla normativa comunitaria.

Nel caso in esame l’appalto ha ad oggetto attività di campionamento ed analisi finalizzate a dimostrare che l’impianto di compostaggio situato in Aprilia rispetta la normativa ambientale vigente. Tale attività non rientra in quelle che l’art. 117 comma 1 d. lgs. n. 50/16 configura come afferenti al settore speciale dell’acqua (e, come tali, assoggettate alle procedure ad evidenza pubblica) ovvero “la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile” e “l'alimentazione di tali reti con acqua potabile”. Né, al fine invocato dalla ricorrente, assume significativa rilevanza il disposto del comma 2 dell’art. 117 d. lgs. n. 50/16, secondo cui la disciplina del codice si applica anche “agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attività: … b) smaltimento o trattamento delle acque reflue”.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 09/03/2022 - SIMOG SETTORI SPECIALI

Buongiorno, lavoro in un comune di 15.000 abitanti ci troviamo nella condizione di sottoscrivere un contratto di fornitura di acqua con l'unico gestore presente sul nostro territorio per un importo superiore a 40.000 euro annui, abbiamo il dubbio se nell'acquisizione del simog tale contratto vada inteso come settore speciale o settore ordinario e se sia corretto configurarlo come un affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) concorrenza assente per motivi tecnici.