Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non e' richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.

6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.

7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:

a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

8. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e' assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi.

11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto e', a seconda dei casi, il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
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Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMO L'AFFIDAMENTO SEPARATO DELL'INCARICO GEOLOGICO RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE SENZA FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO (29.4)

TAR SICILIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

L’affidamento dell’incarico di redazione della relazione geologica separatamente dalla struttura di progettazione dell’opera non integra di per sé un’ipotesi di frazionamento artificioso dell'appalto, spettando all’Amministrazione che contesta l’inammissibilità della spesa l’onere di valutare in concreto l’esistenza di ragioni elusive della normativa comunitaria sulle soglie di gara.

DIVIETO DI ARTIFICIOSA FRAMMENTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E PROGETTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È illegittimo il frazionamento di un appalto di servizi di ingegneria e architettura in molteplici affidamenti diretti sottosoglia qualora le prestazioni risultino, ex ante, programmabili e prevedibili unitariamente. Le attività di consulenza tecnica e di supporto alla progettazione non costituiscono prestazioni autonome ma devono essere ricondotte a un unico centro decisionale ai fini del computo del valore stimato dell'appalto; la violazione di tale divieto giustifica l'applicazione di rettifiche finanziarie sui contributi pubblici erogati, indipendentemente dalla rilevanza transfrontaliera dell'intervento.

GIURISDIZIONE ORDINARIA PER DECADENZA DAL FINANZIAMENTO PUBBLICO DOVUTA A INADEMPIENZE ESECUTIVE

TAR LOMBARDIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di finanziamenti pubblici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il provvedimento di decadenza dal beneficio motivato dall'inadempimento degli obblighi di rendicontazione e di corretta procedura di affidamento dei lavori, trattandosi di una posizione di diritto soggettivo inerente alla fase di erogazione del contributo e non all'esercizio di poteri autoritativi tipici della fase di concessione.

ILLEGITTIMIT DELLA PROROGA TPL OLTRE IL CINQUANTA PER CENTO DELLA DURATA INIZIALE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di ottemperanza, devono considerarsi affetti da nullit per elusione del giudicato i provvedimenti con cui la stazione appaltante proroga ulteriormente un contratto di servizio di trasporto pubblico locale oltre il limite del 50% della durata iniziale gi accertato come invalicabile. Tale nullit sussiste anche qualora l'amministrazione invochi basi giuridiche distinte o regimi speciali per investimenti, qualora tali atti determinino la prosecuzione del medesimo rapporto contrattuale in violazione del precetto giurisdizionale che imponeva la cessazione del servizio e l'indizione di una nuova procedura di gara.

CONCESSIONE - ONERE DELLA STAZIONE APPALTANTE DI INDICARE IL FATTURATO GENERATO DALLA CONCESSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

In conformità alla più recente giurisprudenza, deve ritenersi che, anche nel vigore del previgente d.lgs. nr. 163/2006, sussistesse effettivamente l’onere della stazione appaltante di indicare il fatturato generato dalla concessione, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. nr. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, nr. 748; id., sez. III, 18 ottobre 2016, nr. 4343).

Come infatti a suo tempo evidenziato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui competenze sono state trasferite all’ANAC dal decreto-legge 24 giugno 2014, nr. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, nr. 114) e dalla richiamata giurisprudenza, in dissenso rispetto all’orientamento più risalente, spetta alla stazione appaltante determinare il valore della concessione e tale valore non può essere computato con riferimento al c.d. “ristorno” e cioè al costo o canone della concessione, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio.

L’art. 29, comma 1, del d.lgs. nr. 163/2006, certamente (e testualmente) applicabile alle concessioni di servizi pubblici, dispone infatti che “...Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”.

E, in relazione a tale disposizione, l’AVCP, nella deliberazione n. 9 del febbraio 2002, ha precisato che “per le concessioni in particolare, nella nozione di ‘importo totale pagabile’ è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Infatti (…) qualora si tratti di una concessione, non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato dagli utenti, sarà quest’ultimo a costituire parte integrante dell’‘importo totale pagabile’ di cui è fatta menzione nella norma sopra citata; il canone a carico del concessionario potrà, altresì, essere computato ove previsto, ma certamente proprio in quanto solo eventuale non può considerarsi l’unica voce indicativa del valore della concessione”. (..) Questa impostazione risulta d’altronde confermata dall’art. 8, comma 2, della già citata direttiva 2014/23/UE, in base al quale: “…Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del bando (...)”. Inoltre, il comma 3 del detto articolo stabilisce che il valore della concessione deve essere calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione, indicando poi gli stessi elementi di valutazione, consentendo alle imprese di poter verificare anche i criteri utilizzati dalla stazione appaltante per la sua commisurazione. Orbene, se è vero che tale disposizione, il cui contenuto è oggi trasposto nell’art. 167 del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la stessa risulta comunque idonea a orientare un’interpretazione delle norme previgenti conforme al diritto europeo, consentendo di escludere anche nell’assetto anteriore che il valore della concessione potesse essere riconnesso sic et simpliciter all’importo del canone concessorio (donde la superfluità della questione pregiudiziale che parte appellante ha chiesto fosse sollevata). (..) In ordine, poi, alla determinazione del soggetto gravato da tale onere, al di là del chiaro dato normativo di cui sopra, è indubbio che la stima del fatturato non possa essere demandata al concorrente: l’aspirante aggiudicatario non può infatti desumere tale dato neanche dagli elementi contenuti nel Capitolato speciale, poiché in questa particolare tipologia di servizio è difficile compiere ab externo attendibili previsioni di stima.

Al contrario, la stazione appaltante, in quanto soggetto “interno”, può attingere a informazioni diverse e ulteriori che certamente rientrano nella sua sfera di controllo, e quindi può più agevolmente desumere il dato da indicare quale valore della concessione, non potendo questo ridursi al solo fatturato del precedente gestore (su cui insiste l’Amministrazione nelle proprie memorie di replica, al fine di sollecitare una rimeditazione del più recente indirizzo sopra richiamato e un ritorno all’impostazione precedente).

IMMEDIATA LESIVITA' BANDO - CALCOLO IMPORTO CONCESSIONE DI SERVIZI

TAR UMBRIA SENTENZA 2016

Secondo giurisprudenza del tutto consolidata da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, nelle gare pubbliche soggiacciono all'onere della immediata impugnazione le sole clausole che impediscano la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell'offerta, mentre per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, l'interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione, quali l'esclusione o l'aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3595; id. sez. III, 7 marzo 2016, n. 921; id., 2 febbraio 2015, n. 491).

L'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande è ricondotto dalla giurisprudenza prevalente (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. II, 24 marzo 2016, n. 3756; Consiglio di Stato sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571; id. sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5065; T.A.R. Umbria 7 febbraio 2013, n. 74) nell'ambito della concessione di servizi, che si differenzia dall'appalto di servizi in quanto il corrispettivo della fornitura "consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo" (art. 3, comma 12, D.lgs. 163 del 2006).

Sul piano economico, il concessionario utilizza quanto ottiene in concessione a fini di lucro, assumendo il rischio economico connesso alla gestione del servizio, svolto con mezzi propri; per godere delle risorse materiali appartenenti all'Amministrazione, il concessionario normalmente corrisponde un canone e non riceve dalla stessa alcun corrispettivo (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571). L’art. 30 del D.lgs. 163/2006 richiama espressamente l’art. 143 c.7, del medesimo D.lgs. che prevede per le concessioni che l’offerta contenga il piano economico - finanziario della gestione per tutto l’arco temporale prescelto, al fine di individuare anche nell’interesse della stazione appaltante un canone minimo congruo, ottenendo la miglior gestione del servizio possibile con ottimale impiego delle risorse (A.V.C.P. deliberazione 6 ottobre 2010, n. 56).

In materia di concessione di servizi pubblici costituisce principio fondamentale l’equilibrio economico finanziario ovvero la capacità che i flussi di corrispettivi stimati dall’Amministrazione consentano durante la durata del contratto il rientro dagli investimenti, come ancor più chiaramente stabilisce la direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 e lo stesso nuovo “Codice” degli appalti e delle concessioni approvato con D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (vedi art. 165 comma 2) pur non applicabile “ratione temporis” che recepisce la citata direttiva.

In particolare l’art. 8 comma 2, della suindicata direttiva rubricato “Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni” stabilisce che “Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.” Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del bando (art. 8 c. 3).

La norma comunitaria, pur se non “self executing” ed in corso di recepimento alla data (22 settembre 2015) di pubblicazione del bando per cui è causa, comporta che la normativa interna (nella fattispecie gli artt. 29 c. 1, 30 e 147 c. 7, del D.lgs. 163/2006) deve essere interpretata in modo conforme, per il principio di primazia del diritto europeo (ex multisCorte di Giustizia U.E. 27.6.2000, C-240/98; Cassazione Sez. Un. 17 novembre 2008, n. 27310; id. sez. II, 30 luglio 2001, n. 10429; id. sez. lav., 14 ottobre 2004, n. 20275; Consiglio di Stato Ad. Plenaria 30 luglio 2014, n. 16; T.A.R. Umbria 9 settembre 2014 n. 447; T.A.R. Lazio Roma sez. III, ord. 3 ottobre 2016, n. 10012).

La direttiva citata pone dunque in capo ai giudici nazionali un vincolo di interpretazione delle norme di legge interne conforme ai principi ed agli obiettivi imposti dalla direttiva in corso di recepimento, in modo tale da non pregiudicarne la realizzazione (da ultimo vedi T.A.R. Lazio Roma sez. III, ord. 3 ottobre 2016, n. 10012). (..) Giova poi evidenziare - come già affermato in sede cautelare - che anche in vigenza del D.lgs. 163 del 2006 l’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici, richiamandosi agli artt. 29 c. 1, 143 c. 7, 30 c. 7, non aveva mancato di rilevare la necessità di procedere a monte della gara alla stima degli introiti provenienti dall’utenza per tutta la durata della concessione ovvero della prevista remuneratività del servizio per l’operatore economico sulla base dell’esperienza degli anni precedenti e delle peculiarietà materiali e temporali del nuovo servizio (A.V.C.P. delibera 12 marzo 2010, n. 13; id. 1 agosto 2012, n. 75; parere precontenzioso 26 novembre 2014, n. 96).

DIFFERENZA TRA RINNOVO E PROROGA DI CONTRATTO

TAR SARDEGNA SENTENZA 2014

In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformita' della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessita' di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013 n. 4192).

Va peraltro ricordato che la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che puo' concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non piu' attuali; la seconda ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.

All'affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui, ad un affidamento con gara, segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario; le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consentite se gia' previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento senza gara (T.A.R. Sardegna, sez. I, 06 marzo 2012 n. 242).

OPZIONE PER SERVIZI AGGIUNTIVI - LIMITI DI AMMISSIBILITA'

TAR SARDEGNA SENTENZA 2013

Possono essere inserite nel bando di gara clausole che prevedano l'eventuale successiva estensione del servizio appaltato, includendo prestazioni ulteriori rispetto a quelle affidande, purchè la loro previsione non conduca ad incertezza circa il contenuto del successivo contratto (cfr. TAR Lombardia, Milano, I, 6 luglio 2011, n. 1819).

La piu' recente giurisprudenza nazionale ha riconosciuto, in ossequio a tale principio, la legittimita' di clausole che dispongano l'eventuale estensione del servizio appaltato a soggetti non individuati ab initio quali parti del contratto posto in gara, purche' essi siano nominativamente indicati nella lex specialis e purche' sia determinato (o determinabile) l'importo massimo di adesione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 marzo 2012, n. 917; idem, 6 luglio 2011, n. 1819; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez II, 11 febbraio 2010, n. 714).

CONCESSIONE DELLA BIGLIETTERIA E SERVIZI MUSEALI – CALCOLO CAUZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Ai fini della corretta individuazione delle modalita' di applicazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 alla fattispecie in esame (affidamento in concessione della biglietteria ed altri servizi presso una pluralita' di musei), appare essenziale ribadire, in primo luogo, che il “prezzo base” su cui va calcolata la cauzione provvisoria deve considerarsi coincidente con il “valore stimato”, di cui all’art. 29, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 163/2006; in secondo luogo, occorre operare una trasposizione della ratio normativa alla concessione di servizi, in cui l’Amministrazione trasferisce a privati la gestione e la valorizzazione di beni pubblici, tramite servizi da rendere non all’Amministrazione stessa (come nell’appalto di servizi), ma all’utenza, con remunerazione da parte di quest’ultima.

A norma dell’art. 110 del d.lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso nei musei ed altri luoghi di cultura (al pari dei canoni di concessione ed altri corrispettivi per la riproduzione di beni culturali) debbono essere versati “ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono”; le somme in questione vengono poi destinate – come specificato ai commi 3 e 4 della predetta norma – a finanziare la conservazione, l’incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale. In tale ottica è stato autorevolmente ipotizzato che l’affidamento a privati del servizio di biglietteria presso musei ed istituti di cultura configurasse non concessione, ma appalto di servizio pubblico: servizio reso all’Amministrazione e non ai cittadini fruitori del bene culturale interessato, dietro pagamento di un corrispettivo (poiche' una quota parte del prezzo del biglietto viene trattenuto dal gestore del servizio stesso), mentre nella concessione “il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (art. 1 direttiva 2004/18/CE cit.).

Peraltro, il carattere complesso della concessione di cui trattasi, nell’ambito della quale il servizio di biglietteria appare elemento accessorio, in sostanza assorbito in un contesto di gestione dei beni culturali di cui trattasi non diretta, ma globalmente affidata a soggetti privati terzi, chiamati a commisurare la convenienza economica del rapporto concessorio, tramite bilanciamento fra la piu' modesta percentuale (25%) trattenuta sui ricavi della vendita dei biglietti e la maggiore quota (85%), spettante agli stessi per i servizi aggiuntivi indirizzati all’utenza (assistenza culturale ed ospitalita' per il pubblico, informazione ed orientamento, eventi, mostre ed altre iniziative, elencate nell’art. 117 del citato d.lgs. n. 42/2004).

Come in ogni rapporto concessorio, d’altra parte, la pubblica amministrazione (p.a.) non è tenuta a versare un compenso al fornitore del servizio ed è invece quest’ultimo che, sfruttando le potenzialita' economiche del bene o del servizio concesso, corrisponde un canone per l’affidamento del medesimo (art. 117 cit., comma 5).

Appare difficile, in tale contesto, identificare l’aggio (che l’Amministrazione corrisponde al gestore dei servizi museali dopo la trasmissione, da parte di quest’ultimo, dei proventi complessivi dei servizi svolti) con il “valore” complessivo di tali servizi ai fini della prestazione di garanzia, di cui al piu' volte citato art. 75 del codice dei contratti.

Mentre infatti, di norma, il prezzo corrisposto all’appaltatore corrisponde al valore dell’opera o dei servizi richiesti (in misura grandemente superiore al guadagno, di solito stimato in una percentuale del 10%), per la concessione (svincolata dagli ordinari parametri sinallagmatici) il valore di riferimento non puo' che essere commisurato all’utilita' complessiva che il bene è in grado di produrre e che lo stesso ente proprietario puo' trarre dalla relativa gestione diretta, o dall’affidamento a terzi, per le finalita' di interesse pubblico di cui al ricordato art. 110 d.lgs. n. 42/2004.

Le medesime finalita' di interesse pubblico impongono che le garanzie, richieste al concessionario, siano idonee ad assicurare la copertura del rischio di mancata formalizzazione dell’accordo (come di successiva non corretta gestione del servizio): una copertura che non puo' non comprendere la delicata attivita' di maneggio di denaro, corrispondente alla riscossione del prezzo dei biglietti, alla relativa contabilizzazione e custodia ed al successivo trasferimento alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, in una complessa “partita di giro”, che prevede poi il soddisfacimento con tali fondi – nell’interesse della collettivita', ma anche del privato concessionario – delle esigenze di sicurezza e conservazione dei siti museali

Il concessionario, a sua volta, deve avere una dimensione imprenditoriale adeguata, in rapporto al complessivo servizio da rendere e alle garanzie da prestare, nei modi richiesti dall’Amministrazione (ovvero, per quanto qui interessa, tramite cauzione, prima provvisoria e poi, eventualmente, definitiva: articoli 75 e 113 d.lgs. n. 163/2006, rispettivamente riferiti alla concreta sottoscrizione del contratto ed alla successiva corretta esecuzione del medesimo).

DIVIETO FRAZIONAMENTO - ILLEGITTIMITA' -

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

E’ infatti illegittimo, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del d. lgs. n. 163/2006, il frazionamento del servizio oggetto di appalto che conduca all’elusione delle norme applicabili se il frazionamento non vi fosse stato ed, in particolare, i limiti fissati per il ricorso alla trattativa privata (cfr. Cons. St. Sez. V, 9.6.2008, n. 2803).

Nella specie, l’artificiosita' del frazionamento è del tutto evidente ove si consideri la ripetizione nel tempo , senza soluzione di continuita', di affidamenti in favore della medesima ditta , per servizi omogenei di durata estremamente limitata (anche poco piu' di un mese) e l’ assenza di una motivazione che possa dare conto di logiche ragioni dello scorporo dei servizi e del loro affidamento per periodi cosi' limitati di tempo.

Partendo proprio dal condivisibile assunto del tribunale, basato su consolidati principi, secondo cui la valutazione tecnica delle offerte progettuali non è sindacabile dal giudice salvo il caso in cui presenti profili di illogicita', irragionevolezza o travisamento, non si ritiene che il punteggio (3,8 punti) attribuito alla ricorrente sia sindacabile sotto il profilo dell’illogicita' o irragionevolezza in quanto sproporzionato rispetto alla esperienza maturata nel settore dalla ricorrente, tenuto conto che nessuno dei tre criteri di valutazione (capacita' progettuale organizzativa e di collegamento della gestione con lo sviluppo del territorio di Suni; capacita' tecnica; servizi aggiuntivi), non contestati, si riferisce all’esperienza maturata dall’offerente.

SUDDIVISIONE IN LOTTI - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

TAR CALABRIA SENTENZA 2009

La suddivisione in lotti di un´opera non è in sè illegittima nella misura in cui la stessa non si risolve nella violazione, tra l´altro, dei principi della libera concorrenza. Piu' in particolare, è indubbio che, sul piano astratto, precludere ad un impresa risultata aggiudicataria di un determinato lotto di potere poi partecipare all´appalto per un diverso lotto violi i principi della concorrenza in senso soggettivo e oggettivo. Sotto il primo aspetto, infatti, si crea un vulnus alla liberta' economica della singola impresa. Sotto il secondo aspetto, si incide, in una prospettiva europea, sulle liberta' comunitarie di circolazione delle persone e delle merci. Perchè tale violazione possa, pero', dirsi in concreto sussistente occorre che non sia riscontrabile alcuna ragione che giustifichi la divisione in lotti e la contestuale preclusione di partecipazione dei vincitori delle singole gare a quelle successive.

FORNITURE - PROROGA CONTRATTO

TAR VENETO SENTENZA 2008

Relativamente alla clausola di rinnovo opzionale del contratto per 24 mesi prevista dalla lex specialis, per un appalto di fornitura, il Collegio rileva in primis che nella specie piu' di un rinnovo in senso stretto si è prevista in realta' una proroga del contratto (spostamento in avanti del termine di scadenza del rapporto) ed in ogni caso tale proroga opzionale è stata inserita nell’oggetto della gara e anche su essa vi è stato il confronto concorrenziale; ne discende che la proroga citata non contrasta con il principio comunitario che vieta alle amministrazioni (in modo diretto o indiretto) di attribuire, senza procedura di gara, un appalto di servizi e forniture.

D’altra parte è lo stesso codice e contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) che implicitamente (ma univocamente) ammette il rinnovo del contratto laddove all’art. 29, comma 1°, prevede che “che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici (…) tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”.

DIVISIONE IN LOTTI - DISCIPLINA APPLICABILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Al fine di determinare la soglia degli appalti oggetto della disciplina comunitaria, se le opere unitarie vengono suddivise in più lotti, l’importo dei singoli lotti va sommato, e se la somma supera la soglia, trova applicazione la disciplina comunitaria. Infatti lo scopo evidente delle norme comunitarie è di impedire che, mediante il frazionamento artificioso di un’opera unitaria in più lotti, si eluda l’applicazione della direttiva comunitaria.

Così se per singoli lotti di un’opera unitaria vengono banditi distinti appalti, ove la somma dell’importo dei singoli lotti supera la soglia comunitaria, si deve applicare agli appalti la disciplina comunitaria, e non quella interna, delle offerte anomale; e, dunque, la esclusione non automatica, ma previa verifica in contraddittorio, delle offerte medesime.

PREZZARI - TARIFFE DI LEGALITA'

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2007

L'attuale sistema delle tariffe di legalità si fonda su una tariffa minima generale – ancorché con bande di oscillazione – con la possibilità di diminuirla ulteriormente in sede di autorizzazione, di cui la singola impresa deve tuttora munirsi per esercitare la propria attività. Tale disposizione non può mai esercitare effetti nei confronti delle varie amministrazioni che bandiscono procedure di evidenza pubblica né costituire fonte di obblighi o divieti nei loro confronti, specie nello stabilire le condizioni di aggiudicazione. Tali tariffe rilevano come parametri di congruità in sede di verifica e controllo delle imprese di vigilanza e possono essere fonte di eventuali provvedimenti nei loro confronti in caso di inosservanza, mentre al contrario nell’ambito di un procedimento di scelta del contraente la proposta inferiore al livello minimo di oscillazione – formulata in base ad autonome valutazioni imprenditoriali –non impedisce alle stazioni appaltanti di aggiudicare il servizio al miglior offerente. Si possono così individuare due distinti piani di valutazione, che investono da un lato la tutela della sicurezza pubblica, per cui il Prefetto fissa le tariffe di legalità come parametri di congruità rilevanti in sede di accertamento e verifica nei confronti delle imprese di vigilanza, e dall’altro le procedure comparative di evidenza pubblica, dove ogni impresa articola la sua offerta sulla base delle regole di mercato.

Il Collegio ritiene che le tariffe di legalità individuino una “soglia di attenzione”: le offerte inferiori al livello minimo non possono essere automaticamente escluse, e comunque debbono essere sottoposte ad un giudizio di congruità ed affidabilità, tanto più penetrante ed approfondito quanto più ampio sia il divario con il parametro ufficiale. Nella fattispecie in esame la ricorrente puntualizza che gli oneri da sostenere per garantire le prestazioni richieste dalla lex specialis supererebbero abbondantemente la base d’asta fissata, indicata senza specificare e soppesare le singole prestazioni richieste;pertanto sarebbe palesemente sottostimata, rendendo impossibile la formulazione di un’offerta affidabile e remunerativa.

IPAB E GIUDICE COMPETENTE

TAR PUGLIA SENTENZA 2007

A prescindere dalla qualificazione dell'I.P.A.B. come persona giuridica pubblica o Ente pubblico economico, i procedimenti di evidenza pubblica di scelta del contraente sono, comunque, oggetto della cognizione del g.a., in quanto oggettivamente manifestazione di potestà amministrativa pubblica per la realizzazione di interessi pubblici.

ACCORPAMENTO GARE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Dal quadro normativo nazionale e comunitario non è evincibile un principio generale ed inderogabile di non cumulabilità di più appalti in un’unica competizione. In particolare, all’affermazione di un principio di tale natura non è dato pervenire prendendo le mosse dalla disciplina in punto di tutela della concorrenza, se solo si considera, per un verso, che l’innalzamento del valore di un appalto strangola in radice il ricorso a procedure negoziali meno garantistiche rese invece possibili dalla scissione di una gara unitaria in una pluralità di procedure sottosoglia; e, per altro verso, che l’utilizzo dello strumento dell’associazionismo temporaneo consente ad imprese non autonomamente qualificate di esplicare le proprie potenzialità concorrenziali anche nell’alveo di procedure complesse. Il vero è che il valore primario della tutela della concorrenza, laddove non incarnato da disposizioni puntuali che lo traducano in concreto per il tramite di preclusioni specifiche, consente l’accorpamento di procedure teoricamente scindibili, a patto che l’opzione sia sorretta da ragioni di interesse pubblico adeguatamente motivate e conformi al principio europeo di proporzionalità. In tali casi infatti la reductio ad unitatem si appalesa espressione di una discrezionalità non incisa da precetti puntuali piuttosto che alla stregua di un’opzione artificiosa volta ad eludere o depotenziare il principio di massima concorrenzialità.

TRATTATIVA PRIVATA - IMPUGNAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

E’ legittimata un’impresa ad impugnare il provvedimento di affidamento a trattativa privata del servizio di trasporto, al quale essa può aspirare, mediante partecipazione alla gara che l’amministrazione potrebbe indire.

SERVIZIO DI TESORERIA - VALORE CONTRATTO

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2006

L’applicazione delle direttive comunitarie relative agli appalti di servizi presuppone il superamento di una soglia di valore (l’equivalente di 200.000 DSP in base all’art. 1 comma 1 del Dlgs. 157/1995, l’importo di € 211.000 secondo l’art. 7 della direttiva 2004/18/CE). Il valore complessivo del servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto sulla base della media degli anni precedenti (se la situazione nel frattempo non ha subito particolari modifiche) e includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/06/2015 - INDICAZIONE SUBAPPALTATORE

L'art. 29 comma 12 lett. A.3 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che il valore da assumere come base di calcolo stimato per l'appalto è dato per la progettazione da: onorari, commissioni da pagare e altre forme di remunerazione. A riguardo si chiede se il contributo C.N.P.A.I.A. del 4% relativo ad oneri previdenziali, va incluso od escluso dall'importo oggetto di appalto inerente la progettazione? Distinti saluti.


QUESITO del 22/10/2014 - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA. DICHIARAZIONE REQUISITI CARATTERE GENERALE.

Si chiede cortesemente se è consentito affidare, con singole procedure di appalto, gli incarichi di: 1.progettazione 2.direzione lavori 3.sicurezza in fase di progettazione 4.sicurezza in fase di esecuzione che fanno capo alla stessa opera, in considerazione dell'art. 29, c.4 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Grazie


QUESITO del 28/11/2012 - PROROGA

Nel caso in cui un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria edile venisse prorogato per un periodo di sei mesi per consentire l'espletamento delle procedure di una nuova gara, la ditta in questione avrebbe diritto ad un ulteriore compenso (per i mesi di proroga) da sommare a quello previsto nel contratto d'appalto oppure il costo del servizio rimarrebbe invariato, in quanto la proroga sposta solo avanti il termine di scadenza del rapporto, ma non incide sulle altre clausole? Il problema si pone nel caso in cui l'importo previsto nel contratto stia per esaurisrsi e sia comunque necessario procedere ad una proroga del servizio. Si applica anche in questo caso la disposizione contenuta nell'art-. 29 c. 1 del D.Lgs. 163/06?


QUESITO del 06/06/2012 - MODALITA' APPROVAZIONE CONTRATTO - LIMITI ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA RAGIONERIA DELLO STATO

Deve essere affidato il servizio di sgombero neve per le prossime stagioni invernali. Non potendo prevedere l'esatto numero di interventi che dovranno essere effettuati, l'importo dell'appalto non può essere che presunto. Da una media degli ultimi anni, si è stimato un costo di € 50.000,00 all'anno. L'appalto sarà affidato per tre anni, ovvero per un importo presunto complessivo di circa 150.000 euro. L'operatore economico offrirà una percentuale di sconto sull'elenco prezzi posto a base di gara. Non essendo previsto dal D.Lgs. 163/2006 il "contratto aperto" si chiede se l'unica modalità per affidare il servizio sia quella dell'accordo quadro e, in tal caso, come sia possibile stipulare contratti per l'affidamento dei singoli appalti in caso di improvvise gelate o nevicate. Inoltre, poiché la variabile meteo influisce molto sull'importo dell'appalto, potrebbe accadere che venga superata la soglia comunitaria. Occorre bandire una gara a livello europeo anche se l'importo presunto è inferiore a tale soglia, nella immpossibilità di sapere l'esatto importo? Grazie


QUESITO del 04/04/2012 - L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ È ESCLUSO SOLO NEI RAPPORTI VERSO LE SOCIETÀ IN HOUSE

Il Comune intende affidare la fornitura ed installazione, in leasing operativo della durata di anni 10, di un sistema di telegestione a risparmio energetico su alcuni impianti di illuminazione pubblica. Il valore della fornitura è pari a € 193.000 IVA esclusa, mentre la rata annuale di leasing operativo non può essere superiore a € 29.300 IVA esclusa. Al fine di calcolare il valore stimato dell'appalto da mettere a gara e conseguentemente, determinare se si tratta di contratto a rilevanza comunitaria o sottosoglia, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 163/2006, si chiede se si debba considerare l'importo della fornitura di € 193.000 oppure l'importo complessivo del leasing di € 293.000 (somma delle dieci rate annuali di leasing). Grazie Cordiali saluti


QUESITO del 02/02/2012 - IMPORTO APPALTO - AUTORITÀ GOVERNATIVA CENTRALE

Premesso che : - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 comma 1 “Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.” - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 comma 5 “Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.” il quesito è il seguente: le spese per gli incarichi di progettazione esterna all’amministrazione si devono considerare quali “servizi necessari all’esecuzione dei lavori” e pertanto concorrono a formare il “valore stimato degli appalti pubblici di lavori” o meno? Ad esempio un’opera pubblica che preveda come importo dei lavori (al netto dell’IVA) € 900.000,00 ed € 112.000,00 di progettazione esterna per un totale di € 1.012.000,00, la progettazione necessaria per l’inclusione nell’elenco annuale di cui all’art. 128 del D.Lgs 163/2006 comma 6 è lo studio di fattibilità o il progetto preliminare? ordiali saluti


QUESITO del 29/03/2011 - AFFIDAMENTO CONGIUNTO E DISGIUNTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Vi scrivo in nome e per conto del Consorzio A. s.r.l., nonchè della Cooperativa B società cooperativa a.r.l.", avente sede in ..., rimettendoVi il seguente quesito. La questione che Vi sottopongo riguarda il rilascio da parte del Comune di C. di un unico permesso di costruire avente ad oggetto una pluralità di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il cui costo globale è di gran lunga superiore alla soglia comunitaria, ma il cui costo singolo è inferiore alla soglia suddetta. Benchè rientrino nella medesima operazione di riqualificazione urbanistica, si tratta di opere distinte tra loro sia dal punto di vista funzionale che da quello squisitamente "tecnico"(esemplificando: una pista ciclabile, un parcheggio interrato, l'allargamento di un sottopasso ferroviario....), nonchè rientranti in un ambito territoriale disomogeneo. In considerazione di ciò, al fine del calcolo del valore delle medesime, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti pubblici, devono considerarsi come un'opera unitaria,con conseguente obbligo di affidarle mediante procedura aperta? Oppure possono essere reputate opere disgiunte, ed è pertanto lecito procedere all'affidamento delle stesse mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, con invito di almeno cinque soggetti, ex artt. 57 comma 6 e 122 comma 8 del Codice?


QUESITO del 24/03/2011 - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO EX LEGGE 89/2014

L'art. 210, comma 1, del D.L.vo 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di rinnovare il contratto di tesoreria dell'ente, normalmente affidato ad una banca, con il medesimo soggetto. La Provincia di Varese ha affidato il servizio attuale di tesoreria mediante gara ad evidenza pubblica richiamando detta specifica normativa e sino al 31.12.2011. Si richiede cortese conferma o meno di parere già dato in precedenza (quesito n. 3210 del 20.10.2009) al fine di applicare detta norma speciale e procedere all'unico rinnovo della convenzione con il medesimo soggetto. Si riporta di seguito parere precedente.Con i migliori saluti. supportogiuridico@itaca.o Per r9 CC 12/11/200915:40 Quesito n° 3210 del 20/10/2009. L'art. 210, comma 1, del D.L.vo 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di rinnovare il contratto di tesoreria dell'ente, normalmente affidato ad una banca, con il medesimo soggetto. La Provincia ha affidato il servizio attuale di tesoreria mediante gara ad evidenza pubblica richiamando detta specifica normativa. Si richiede cortese parere al fine di applicare detta norma speciale che da una possibilità di rinnovo non prevista dal codice degli appalti (D.L.vo 163/2006). Risposta: Il rinnovo dei contratti pubblici è ammissibile unicamente entro limiti precisi ed solo alla presenza di determinate condizioni, ossia: per quanto attiene alla gara (e dunque alle esigenze di tutel della concorrenza), occorre che il rinnovo, il quale civilisticamente configura una opzione di cui all'art. 1331 cod. civ., sia stato previsto dalla documentazione di gara e che, in applicazione del principio di cui all'art. 29, comma 1 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., il relativo importo sia stato conteggiato all'interno della base d'asta; per quanto concerne, invece, il concreto esercizio dell'opzione di rinnovo, si applicano i principi generali in materia di agire amministrativo


QUESITO del 01/02/2011 - CONCESSIONE DI SERVIZI - DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dell’imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per nr. X anni. L’aggiudicataria della gara, dall’importo che incassa, si prende un aggio e versa la differenza (tra l’incassato e l’importo dell’aggio) al Comune, garantendo, comunque, al Comune, indipendentemente dall’incassato, un versamento minimo annuo. Come si determina il valore stimato della concessione ? 1) Applicando l’aggio massimo a base di gara all’incasso presunto annuo e moltiplicando il risultato per il numero di anni dell’affidamento del servizio in concessione OPPURE 2) Considero il minimo annuo di incasso che il concessionario deve garantire al Comune e lo moltiplico per il numero di anni dell’affidamento del servizio in concessione OPPURE Devo fare la somma tra 1) e 2) o devo applicare un altro criterio ?


QUESITO del 16/03/2010 - SOGGETTO ESCLUSO - NO CONVOCAZIONE SEDUTE - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Affidamento servizio di manutenzione ordinaria orto botanico di Collemaggio L'Aquila. In riferimento all'affidamento di cui sopra, avendo avviato le procedure di gara nel 2009 con approvazione definitiva del bando di gara in data 30/12/2009 per un importo di € 198.128,00, si chiede di saper se l'applicazione delle modifiche di cui al regolamento CE n. 1177 2009 relativamente alla variazione della soglia comunitaria per i servizie forniture (da 206.000 a 193.000) entrata in vigore dal 01/01/2010, riguarda il bando di gara in questione approvato in data 30/12/2009 e pubblicato in data 19/02/2010.


QUESITO del 09/02/2010 - CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO: APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI

la suddivisione in lotti di cui all'art. 29 del codice riguarda solamente lotti funzionali oppure anche singole lavorazioni, sempre a condizione che il lora appalto sia pubblicato secondo le regole dell'importo complessivo ?


QUESITO del 20/01/2010 - DIVIETO DI RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO. CONDIZIONI PER EFFETTUARE EVENTUALE PROROGA.

Qualora un appalto di servizi per la manutenzione ordinaria del verde pubblico di un capoluogo e frazioni, la cui gara è stata espletata nell’anno 2007, sia stato affidato con previsione nel bando di gara di un generico rinnovo di un anno del servizio stesso, alla scadenza dei due previsti dal bando, senza citare l’art. 57, comma 5 del D.Lg.vo 163/2006, e senza che fosse stimata ed impegnata la spesa per la durata ulteriore del servizio, è legittimo pensare di rinnovare o prorogare il servizio anzidetto, per lo meno nelle more della predisposizione di un nuovo bando di gara?


QUESITO del 29/09/2009 - IMPORTO APPALTO

Nel calcolo dell'importo da porre a basa d'asta per il servizio di gestione di abbonamenti a periodici e acquisto di pubblicazioni è necessario tener conto oltre che del "costo di agenzia" anche dell'importo degli abbonamenti a periodici esteri e delle pubblicazioni che si prevede di acquistare nel periodo di validità contrattuale oppure, al contrario, si deve sviluppare la base d'asta solo sul "fee" d'agenzia? L'art. XX del D. Lgs. 1623/2006 e s.m. stabilisce che il calcolo deve essere effettuato sulla base dell'importo effettivamente "pagabile". Si può considerare pagabile l’importo relativo alla gestione del servizio poichè l'importo dell'abbonamento/pubblicazione viene rimesso dall'Istituto all'Agenzia affidataria e da quest'ultima all'editore oppure deve considerarsi pagabile l’intero importo comprensivo sia del costo di agenzia che del costo di copertina delle pubblicazioni?


QUESITO del 05/01/2009 - PREZZO

E' legittimo affidare il taglio delle piante pericolose lungo le strade provinciali, deteminando qual compenso per l'impresa la sola acquisizione delle stesse piante abbattute, oltre agli eventuali oneri di sicurezza?


QUESITO del 22/12/2008 - CONTRATTI MISTI

Se una stazione appaltante è beneficiaria di un finanziamento di € 650.000,00 di cui € 250.000 per la realizzazione di lavori, € 200.000,00 per una fornitura ed € 200.000,00 per un'altra fornitura, si chiede se si può procedere con tre diversi appalti: uno di lavori e 2 di forniture


QUESITO del 29/11/2008 - COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO - CONTRATTO

Ho due quesiti da porvi. 1 – cosa si intende per contratti ai sensi dell’art. 7 comma 8. Più precisamente,bisogna mandare una serie di dati per contratti di importo superiore a 150.000 euro. Per contratto si intende l’appalto (a) o l’aggiudicazione ad una singola ditta (b). Es. indico una gara a 10 lotti di importo totale di 300.000 euro. La aggiudico a dieci ditte diverse, le quali hanno contratti individuali di importi di 30.000 euro. Se interpreto contratto = appalto (interpretazione a), devo comunicare i dati per tutte le ditte aggiudicatarie. Se interpreto contratto = aggiudicazione a singola ditta (interpretazione b), non devo comunicare nulla. Inoltre, il responsabile deve essere obbligatoriamente unico per tutte le fasi o ci può essere un responsabile per l’indizione e l’affidamento della gara ed uno diverso per l’aggiudicazione?


QUESITO del 04/01/2008 - AFFIDAMENTO

La differenza tra un appalto pubblico di servizi e un incarico professionale di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/01 (recentemente modificato ad opera della l. 248/06) risiede nella causa contrattuale, avendo riguardo al fatto che il primo rientra nello schema dell’appalto (definito all’art. 1655 cod. civ.), mentre il conferimento di incarico professionale fa parte dei contratti di prestazione di opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. cod. civ. In particolare, mentre l’incarico professionale risulta caratterizzato da una prestazione di natura personale da parte del consulente, l’appalto ha per oggetto una attività di tipo imprenditoriale, comprendente l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del relativo rischio di gestione, finalizzata all’espletamento del servizio dedotto in contratto. Nel caso di specie, in base agli elementi forniti, pare che l’interesse dell’amministrazione sia quello di concludere un contratto al fine ottenere, dietro corrispettivo, determinate utilità, affidando ad un soggetto qualificato l’espletamento di una attività di tipo imprenditoriale. Di conseguenza, si ritiene che quanto descritto rientri nell’ambito di operatività del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Ciò posto, e venendo alle modalità di selezione dell’appaltatore, è in primo luogo applicabile l’art. 29 del citato d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., concernente il calcolo dell’importo stimato del contratto da affidare. Si concorda, inoltre, con quanto si afferma nel quesito a proposito dell’opportunità di procedere ad un affidamento unitario, in quanto ciò consente di conseguire economie di scala ed evita di incorrere in un artificioso frazionamento. Per quanto riguarda la possibilità di procedere ad un affidamento diretto, si rammenta che ciò è possibile, nell’ambito dei servizi, unicamente nell’ipotesi di cui all’art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.


QUESITO del 14/12/2007 - ONERI

Il Comune ai fini del computo delle opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione si avvale di un apposito prezziario, solo parzialmente attualizzato per quelle categorie di lavori non comprese nell'atto originario. Nella sostanza una buona parte dei prezzi unitari è riferita all'anno 1981. E' evidente che gli importi finali delle opere risultano sottostimati in modo sostanziale rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione di un prezziario corrente in uso (prezziario OO.PP. Regione Piemonte 2007). Il quesito che si vuol porre è il seguente: Ai fini dell'individuazione dell'importo complessivo delle opere, necessariamente da confrontare con la soglia comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006, quali devono essere i prezzi di riferimento?


QUESITO del 22/10/2007 - PROGRAMMAZIONE

Gli importi citati negli articoli 126 e 128 del D.Lgs. 163/2006 inerenti la programmazione dei lavori circa le soglie definite al fine di stabilire l'obbligatorietà o meno dell'inclusione di un lavoro nel programma triennale (€ 100.000) o al fine di stabilire che tipo livello di progettazione necessiti per l'inserimentio dei lavori stessi nell'elenco annuale(€ 1.000.000)sono da intendersi al netto dell'IVA, come previsto nelle parti del codice relative alla distinzione tra sottosoglia e soprasoglia, oppure sono da intendersi come importi complessivi e pertanto compresi di IVA spese tecniche ecc.?


QUESITO del 09/07/2007 - GLOBAL SERVICE

Global Service: si chiede come comportarsi per compensare la necessità di affidamenti extra canone. L’importo presunto per tale previsione va messo in gara anche se non si hanno elementi di certezza che saranno disvelati solo successivamente dall’attività (ricognizione e progettazione) dell’assuntore del servizio? Esiste un limite massimo per gli extra canone (interventi di manutenzione a chiamata, lavori e/o forniture di ammodernamento) o si può anche eccedere di un fattore moltiplicativo dell’importo per la prestazione a canone? Le prestazioni extra canone possono riferirsi alla manutenzione straordinaria con pagamento a misura senza determinazione dell’importo totale ma con indicazione dei prezzi con cui si contabilizzerà la misura? Esistono contributi dirimenti on-line? Da agosto si potrebbe pensare di utilizzare per labisogna l'accordo quadro ex art 59 163/2006?


QUESITO del 29/06/2007 - LAVORI IN ECONOMIA - IMPORTO APPALTO

In riferimento ai lavori in economia e relativo regolamento, si chiede come devono essere interpretati i limiti economici previsti dall'art. 125 del codice, cioè se gli importi di € 200.000, l'importo di € 100.000 per le manutenzioni, di € 40.000 per affidamento diretto, di € 211.000 per forniture, ecc. sono da intendersi come importo dei lavori a base d'asta oppure il totale complessivo della spesa (lavori, IVA, spese tecniche, ecc.).


QUESITO del 13/06/2007 - PROGRAMMA TRIENNALE

L'importo di € 100.00,00 per l'inserimento di un opera nel programma triennale è quello dei lavori a base d'asta oppure quello comprensivo di tutte le spese (IVA, spese tecniche, ecc.)?


QUESITO del 29/05/2007 - ADEGUAMENTO PREZZI

Risulta possibile per una Stazione appaltante procedere ad adeguare i prezzi degli articoli dell'estimativo di un capitolato redatto da un professionista esterno nel giugno del 2002 e da mandare in gara nel corrente esercizio finanziario? Eventualmente deve farsi ricorso allo stesso professionista per una asseverazione di quanto determinato dal gruppo di progettazione interno? In caso positivo è obbligatorio informare il progettista del fatto che si sta procedendo in tal modo?Se dovessero essere intervenuti dei mutamenti legislativi di tipo tecnico l'adeguamento è da realizzarsi a cura del primigenio progettista ovvero possono intervenire i progettisti interni? Si precisa che: - si tratta della progettazione relativa alla costruzione di alloggi di servizio; -la redazione del capitolato era stata affidata ad un esterno in quanto, in quel momento, la S.A. non disponeva delle necessarie professionalità che, invece, esistono al momento attuale; - il capitolato era stato approvato dalla Direzione Generale competente nel 2002 e che solo ora, per la nota contrazione dei budget, si è riuscito ad inserire i lavori nella competente programmazione.


QUESITO del 01/04/2007 - PUBBLICITÀ - IMPORTO APPALTO

Questo ente intende bandire un cioncorso di progettazione a due fasi ai sensi dell'art. 109 c.1 del D.Lgs 163/2006. atteso che il monte premi ammonta a 10.500 Euro di cui 6.000 al vincitore . Nel caso di bando aperto ,si chiede se è sufficiente la pubblicazione del bando all'albo comunale, quali siano gli obblighi di pubblicazione ? Qualora il bando sia a procedura ristretta è opportuno effettuare un prebando per individuare i professionisti da invitare ?


QUESITO del 01/04/2007 - IMPORTO APPALTO - PROGRAMMA TRIENNALE

Ai fini dell'inserimento di un opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici si ritiene che la soglia di € 100.000,00 sia riferibile esclusivamente all'importo dei lavori a base d'asta con esclusione, quindi, delle somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, spese tecniche lavori in economia esclusi dall'appalto ecc.). È corretta detta interpretazione?


QUESITO del 12/03/2007 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE - IMPORTO APPALTO

un concorso di progettazione in cui: complessivo premi pagati euro 90.000,00 importo lavori 8.700.000,00 nel bando esclusa aggiudicazione al vincitore delll'appalto di servizi. il suddetto concorso è da considerare sotto o sopra soglia comunitaria? quale norma si deve applicare intema di pubblicita' e computo termini (ricevimento domanda, ricevimento offerta)?


QUESITO del 15/02/2007 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Manutenzione ordinaria verde pubblico. L'Amministrazione Comunale vorrebbe coinvolgere le aziende florovivaistiche con sede nella Provincia di B., affidando a ciascuna la manutenzione di una parte della città (importo lavori 40-100.000€). Il Regolamento Comunale del Verde, approvato con D.G.C. xx/2004, riconosce il valore della vegetazione quale componente fondamentale del paesaggio urbano, sancendo il principio della necessità di salvaguardare e migliorare le aree verdi attraverso una corretta gestione. Si vuole garantire quindi un elevato standard qualitativo, che offra celerità nell'effettuare le operazioni, tempestività nel raggiungere i luoghi di intervento, flessibilità ed adattabilità alla variabilità climatica, ottima conoscenza del territorio e delle specie vegetazionali, motitoraggio continuo anche in giorni non lavorativi. I risultati che si ritiene di poter raggiungere sono: contemporaneità di intervento (importante in primavera-estate), migliore efficenza ed efficacia di una prestazione resa al cittadino, autocontrollo delle imprese (concorrenza locale), rispetto del principio di concorrenza (molte aziende presenti). Tale procedura è ammessa dal D.Lgs 163/2006?


QUESITO del 29/09/2006 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI - REVISIONE PREZZI

Dobbiamo procedere al riappalto di una parte di opera non eseguita dall'impresa aggiudicataria (contratto del 2002) con cui è stata fatta risoluzione del contratto per grave inadempienza. Si vorrebbe procedere a stralcio del progetto esecutivo per la parte non eseguita da appaltare mediante procedura di gara. QUESITO 1 SI PUO' PROCEDERE A REVISIONE DEI PREZZI IN QUESTA SEDE ? N.B. LA REVISIONE DEI PREZZI NON ERA PREVISTA NEL CAPITOLATO


QUESITO del 25/08/2006 - PREZZO

QUESTO SETTORE HA APPALTATO UN LAVORO A CORPO ALL'INCIRCA AD APRILE 2006, IL CUI PROGETTO è STATO REDATTO CON IL PREZZARIO DEL 1990 E CON PREZZI ELEMENTARI IN VIGORE NEL 1995 AL FINE DI RIENTRARE NEL PREZZO DISPONIBILE. INOLTRE LA STRUTTURA IN C.A. E' STATA VALUTATA SOLO COME IMPORTO COMPLESSIVO SENZA DARE L'ESATTA QUANTITà (COMUNQUE RILEVABILE DALLA SOMMA DI VARII ELABORATI GRAFICI. SI CHIEDE: - SE ESSENDO TRASCORSO OLTRE 60 GG. DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L'IMPRESA PUò RECEDERE DALL'AGIUDICAZIONE E CHIEDERE IL MANCATO UTILE; - SE L'ERRATA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'IMPORTO A CORPO (APPOICAZIONE DI PREZZI NON USUALI) PUO' COMPORTARE DELLE RIVALSE DA PARTE DELL'IMPRESA NEL CHIEDERE LA RESCISSIONE O IN CORSO D'OPERA; - SE L'ASSENZA DELLA ESATTA INDICAZIONE DELLE QUANTITA' (IL C.A. E' STATO QUANTIFICATO SOLO NELL'IMPORTO E NON NELLE QUANTITA' DESUMIBILI DALL'ESAME DELL'INTERO PROGETTO) PUO' CONSENTIRE ALL'IMPRESA DI RECEDERE IN DANNO O CONTESTARE LE QUANTITA' IN CORSO D'OPERA ASSUMENDO CHE A TALE IMPORTO CORRISPONDONO QUANTITA' INFERIORI RISPETTO A QUELLE RICAVABILI DALL'ESAME DEI GRAFICI.


QUESITO del 20/07/2006 - ACCORDI QUADRO

Con riferimento alla previsione di cui all'art.59 (Accordi Quadro) del D.Lgs.163/2006, mi interessa conoscere se l'importo da considerare nella relativa gara da aggiudicare ex artt.81 e ss. sia costituito dalla sommatoria delle annnualità previste per i singoli appalti da aggiudicare di anno in anno oppure se debba essere considerata una sola annualità. In sostanza, l'importo a base d'asta della gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro deve considerare tutto il periodo di validità dell'accordo stesso oppure no?


QUESITO del 09/07/2006 - PREZZO A BASE DI GARA

Si chiede di conoscere se l’elaborazione da parte del progettista di prezzi posti a base di gara d’appalto che appaia non remunerativa (perché riferiti a listini di anni precedenti), possa configurarsi come errore progettuale, pur in presenza di dichiarazione di rito da parte dell’impresa aggiudicataria in fase di presentazione dell’offerta.