Parere tratto da fonti ufficiali

Chiarimenti in merito a procedura di affidamento della finanza di progetto di cui all'art. 193 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
QUESITO del 13/05/2025

In riferimento all'art.193,c11,si chiede di confermare se è corretta tale interpretazione: la previsione di cui all'art.193,co11 ["L'ente concedente:(..) c)pone in approvazione il successivo livello di progettuale elaborato dall'aggiudicatario"] è riferita esclusivamente al caso in cui sia stato posto a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economico per affidamenti di lavori, atteso che, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 36/2023, solo la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli, mentre quella relativa a servizi e forniture è articolata in un unico livello; conseguentemente, nel caso in cui sia stato posto a base di gara un progetto di fattibilità tecnico -economico per affidamenti di servizi, la previsione della lettera c) dell'art. 193 co 11 non trova applicazione e, pertanto, l'Amministrazione non deve procedere all'approvazione di successivo livello progettuale.

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