Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: penali
Con riferimento alla misura delle penali di cui al comma 4 dell' art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale", si chiede Vs parere circa la correttezza della previsione contrattuale che stabilisca di calcolare la penale sull'importo dei lavori non ancora eseguiti, quindi sull'importo contrattuale al netto dei SAL già approvati.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
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Si inoltra la presente richiesta in relazione alla corretta modalità di applicazione delle penali nell'esecuzione di prestazioni oltre i termini contrattuali da parte di subappaltatori atteso che, ai sensi dell'art. 119 c. 6, il subappaltatore risulta responsabile in solido con l'appaltatore. Tale richiesta viene trasmessa anche in relazione all'obbligo del pagamento diretto dei subappaltatori, nella maggioranza dei casi, previsto dal medesimo articolo comma 11. Nello specifico si chiede se: 1) la penale va applicata ad entrambi i soggetti coinvolti nel ritardo? 2) la penale può essere detratta solo all'affidatario in sede di certificato di pagamento pagando comunque senza ritardo il subappaltatore e rimettendo al rapporto tra gli operatori economici la compensazione intra-subcontratto?
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Il DPR 207/2010, tramite l'art. 145, comma 7, prevedeva l'ammissibilità della disapplicazione, totale o parziale, delle penali per ritardata ultimazione dei lavori, quando le penali fossero riconosciute manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della SA. A seguito dell'abrogazione del suddetto DPR 207, la nuova normativa, compreso il correttivo del Dlgs 36/2023, non sembra fornire alcuna indicazione in merito. Si chiede pertanto se è possibile e legittimo far riferimento a quanto previsto all'art. 1384 del CC, che prevede lo stesso meccanismo (adeguata disapplicazione della penale in funzione dell'effettivo interesse del creditore).
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