Giurisprudenza e Prassi

L'IMPEGNO DELL'APPALTATORE DI ELIMINARE I VIZI DELL'OPERA DETERMINA UN'OBBLIGAZIONE AUTONOMA SOGGETTA AL TERMINE DI PRESCRIZIONE ORDINARIO DECENNALE

CORTE D'APPELLO DI MESSINA SENTENZA 2026

In tema di appalto, l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'impegno di eliminare i vizi dell'opera, a seguito della denuncia del committente, non solo interrompe la prescrizione ma dà luogo a un'autonoma obbligazione di "facere", distinta dalla garanzia legale e soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

"Orbene, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera costituisce la fonte di una nuova obbligazione, diversa ed autonoma rispetto a quella disciplinata dall’art. 1667 c.c. e, quindi, svincolata dal termine di decadenza e prescrizione previsto da tale norma e soggetta al solo termine ordinario di prescrizione decennale.

Segnatamente, e più nel dettaglio, è stato affermato che «l’impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto» (cfr. Cass. civ., n. 14815/2018; nello stesso senso, v. anche Cass. civ., ord. n. 33053/2024)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)