Art. 192 Estensione delle verificazioni di collaudo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti.)

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma;

3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

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Giurisprudenza e Prassi

L'ECCEZIONE SULLE RISERVE DEL COOBBLIGATO SOLIDALE GIOVA ALLA STAZIONE APPALTANTE TARDIVA

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

Nelle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche, l'eccezione in senso stretto di decadenza per tardiva apposizione delle riserve negli atti contabili, se preclusa all'Amministrazione committente a causa della costituzione tardiva in giudizio, giova ugualmente a quest'ultima qualora venga ritualmente proposta dall'ente finanziatore convenuto in veste di coobbligato solidale. L'attribuzione dell'equo compenso per variazioni quantitative esclude automatismi legati al mero superamento del quinto della quantità pattuita, imponendo all'appaltatore di fornire la prova del notevole e concreto pregiudizio economico scaturito dalla variazione.

"l'eccezione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore del coobbligato non eccipiente, quando la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare conseguenze pregiudizievoli per il primo". E ancora: "L'equo compenso [...] presuppone una variazione quantitativa superiore al 20% all'interno di uno specifico gruppo omogeneo di lavorazioni, un concreto pregiudizio economico per l'appaltatore e un nesso tra tale pregiudizio e l'alterazione della composizione originaria dell'offerta".

L'IMPEGNO DELL'APPALTATORE DI ELIMINARE I VIZI DELL'OPERA DETERMINA UN'OBBLIGAZIONE AUTONOMA SOGGETTA AL TERMINE DI PRESCRIZIONE ORDINARIO DECENNALE

CORTE D'APPELLO DI MESSINA SENTENZA 2026

In tema di appalto, l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'impegno di eliminare i vizi dell'opera, a seguito della denuncia del committente, non solo interrompe la prescrizione ma dà luogo a un'autonoma obbligazione di "facere", distinta dalla garanzia legale e soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

"Orbene, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera costituisce la fonte di una nuova obbligazione, diversa ed autonoma rispetto a quella disciplinata dall’art. 1667 c.c. e, quindi, svincolata dal termine di decadenza e prescrizione previsto da tale norma e soggetta al solo termine ordinario di prescrizione decennale.

Segnatamente, e più nel dettaglio, è stato affermato che «l’impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto» (cfr. Cass. civ., n. 14815/2018; nello stesso senso, v. anche Cass. civ., ord. n. 33053/2024)."