ESCLUSIONE NECESSITATA PER VIOLAZIONI FISCALI GRAVI NON DEFINITIVE SENZA ESIMENTI TASSATIVE (95.2)
Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la violazione fiscale grave e non definitiva costituisce causa di esclusione automatica se l'operatore economico non dimostra di aver ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, un provvedimento di sospensione dell'esecutività o di aver adempiuto agli obblighi di pagamento prima della scadenza del termine delle offerte. La stazione appaltante deve limitarsi al riscontro oggettivo di tali presupposti, senza margini di discrezionalità circa la fondatezza del debito o la specifica capacità economica del concorrente, poiché la certezza e l'uniformità delle procedure prevalgono su criteri di valutazione opinabili.
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