Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI PER TUTELA ARCHEOLOGICA SENZA ALCUN INDENNIZZO (28.1)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sentenza 2026

La sospensione dei lavori già iniziati, disposta dall'Autorità preposta alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, integra una misura cautelare e preventiva volta a garantire l'integrità di potenziali depositi archeologici rinvenuti nel sottosuolo. Tale provvedimento, qualora adeguatamente motivato dalle risultanze scientifiche e contenuto nei tempi tecnici necessari per le indagini, non dà luogo a responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, prevalendo l'interesse pubblico alla conservazione della storia del territorio sulla libera iniziativa edificatoria privata.

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