Giurisprudenza e Prassi

INSUSSISTENZA DEL COLLEGAMENTO SOSTANZIALE TRA IMPRESE PER SEMPLICI ACCORDI DI COLLABORAZIONE O SUBAPPALTO (51.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, LECCE Sentenza 2024

Ai fini della verifica del rispetto del vincolo di aggiudicazione di un solo lotto, l'esistenza di un collegamento sostanziale tra imprese non può essere desunta da un memorandum d'intesa non vincolante o da pregressi rapporti di subappalto, occorrendo invece la prova che le imprese appartengano a un medesimo gruppo o siano soggette a un'influenza dominante che annulli l'autonomia delle rispettive offerte.

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