NON SONO IMPUGNABILI GLI ATTI DI VIGILANZA ANAC PRIVI DI EFFICACIA LESIVA (213.13)
In tema di appalti pubblici, l’atto con cui l’ANAC esercita i propri poteri di vigilanza informativa, sollecitando chiarimenti o l’esibizione di documenti nell’ambito di un’indagine d’ufficio, non possiede natura provvedimentale né efficacia lesiva attuale, configurandosi come atto pre-procedimentale. Ne consegue l’inammissibilità della sua autonoma impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, dovendo l'eventuale contestazione essere differita al momento dell'adozione dell'atto finale lesivo, salva l'ipotesi eccezionale di arresto procedimentale.
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