CONTRADDITTORIO GARANTITO SE IL VERIFICATORE COMUNICA L'AVVIO DELLE OPERAZIONI ALLE PARTI
Non è configurabile alcuna lesione del principio del contraddittorio, né sussistono i presupposti per la sostituzione del verificatore, qualora lo stesso abbia comunicato alle parti l'avvio delle operazioni peritali. In presenza di tale avviso, le parti e i loro consulenti non possono restare inattivi, gravando su di essi l'onere di manifestare la volontà di partecipare alle operazioni di analisi documentale. Il diritto di difesa è comunque garantito dalla possibilità di presentare osservazioni sulla bozza di relazione prima della scadenza del termine finale di deposito.
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