ANOMALIA DELL'OFFERTA: IRRILEVANZA DEI RINNOVI CONTRATTUALI SOPRAVVENUTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE (110)
"L’indicata sopravvenienza (rinnovo del CCNL) non può costituire elemento da cui inferire l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, o l’erroneità della sentenza che ha respinto il relativo motivo, posto che si tratta appunto di un elemento sopravvenuto e dunque che non poteva essere considerato in sede di adozione di tale provvedimento e della sentenza impugnata". La valutazione di congruità è infatti "globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726)".
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